Primo gennaio 2017: azzeramento delle concessioni balneari? E’ già passato un anno dall’emanazione della Legge Regionale Lazio nr. 8 del 26 giugno 2015, “Disposizioni relative all’utilizzazione del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative. Modifiche alle legge regionale 6 agosto 2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, e successive modifiche”, che recepisce appieno la Direttiva dell’ Unione Europea 2006/123/CE nota come direttiva Bolkestein e a Ladispoli nulla è cambiato, anzi.
E’ vero, siamo anche in attesa di una revisione del regolamento regionale del Lazio del 15 luglio 2009, nr. 11, però ci chiediamo perché nel frattempo l’amministrazione comunale del Sindaco Paliotta e quindi di chi lo sostiene non ha ancora applicato l’art. 5 comma 3 L.R. Lazio nr. 8 del 2015 che così recita: “I comuni sono tenuti ad attivare procedure di evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli articoli 45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche.”.
In tutto questo tempo perso si sarebbe potuto scrivere il famoso e “non invocato” PUA, in linea con quelle che sono le indicazioni della Direttiva Bolkestein e la L.R. Lazio nr. 8/2015.
Un’Amministrazione “attenta alle risorse del territorio” avrebbe dovuto correre ai ripari, investire sul territorio, emanando un PUA di tutto rispetto, magari sacrificando anche qualche voto ma a beneficio di tutti. Vi spiego perché. E’ vero che il Governo Monti con la L. 221/2012 ha rinviato il problema delle concessioni demaniali all’anno 2020 in attesa di un riordino della legislazione nazionale, ma è anche vero che due TAR (Lombardia e Sardegna) si sono rivolti alla Corte di Giustizia Europea per due casi di controversia. Un ricorso al Tar della Lombardia per una concessione negata da un Comune, un’altro ricorso al Tar della Sardegna per una guerra fratricida tra due concessionari balneari. I TAR, in questi casi, vista la confusione della normativa vigente, non hanno ritenuto opportuno procedere ad una sentenza ma piuttosto ad un ricorso direttamente alla Corte di Giustizia Europea; quest’ultima a breve emanerà una sentenza che nella più rosea previsione dei casi possibili si esprimerà condannando l’Italia a rispettare nell’immediato la Direttiva Bolkestein. A questo punto il legislatore italiano per non vedersi applicare delle sanzioni dalla CE provvederà ad aggiornare la legislazione italiana recependo appieno la Direttiva Bolkestein e la conseguenza che le aree demaniali potranno finire all’asta anche prima del 2017.
I politici locali sono consapevoli e hanno negato il problema, qualcun’altro se ne occuperà! In sintesi tutto questo poteva essere evitato solo se nel frattempo si fosse emanato un PUA che recepisse la Direttiva della Comunità Europea datata 2006. Avete capito bene, datata 2006. E siccome l’Amministrazione Paliotta è la stessa dal 2007 mi chiedo come mai in tutti questi anni si è giocato sulla pelle di coloro che hanno la concessione balneare? Per carità, non voglio essere di parte, ma a questo punto mi sembra un film già visto.
I balneari da una parte divisi negli intenti e magari “alcuni” fomentati ad hoc da chi ne ha avuto l’interesse per una mera speculazione politica e di carriera, e quindi in cambio di voti, dall’altra parte gli amministratori comunali (e mi riferisco alla parte politica) che da sempre non hanno avuto la lungimiranza e quindi hanno dimostrato una “volontaria” negligenza a non voler risolvere il problema alla radice. Certo, si tratta di una scelta non facile da parte dei concessionari, ma consiglio loro di essere uniti e stilare un documento comune per risolvere la questione prima dell’arrivo della sentenza della Corte di Giustizia Europea. Probabilmente già troppo tardi.
Come al solito, questa amministrazione che ci governa da 20 anni non dimostra di avere una sensibilità per il territorio, un territorio con una vocazione naturale che è il turismo, e senza il rispetto di quell’indotto e di quei commercianti che avrebbero avuto beneficio se tutto fosse stato pianificato senza far prevalere i soliti interessi di pochi, ma credo che per alcuni sia meglio investire sul cemento piuttosto che sul territorio.
Di seguito riportiamo una scheda riassuntiva dei cambiamenti che inevitabilmente saranno resi obbligatori in assenza di una strategia dell’ormai decadente amministrazione Paliotta e di coloro (sempre gli stessi) che da 20 anni si prostrano per una delega senza alcun valore.
SCHEDA RIASSUNTIVA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 8 /2015.
LE PRINCIPALI INNOVAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE SULL’UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO PER FINALITÀ TURISTICO-RICREATIVE APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
· MODIFICA E SEMPLIFICAZIONE DELLE DIVERSE DEFINIZIONI DI UTILIZZAZIONE DEL DEMANIO MARITTIMO IN VIGORE FINO A OGGI
PRIMA
Le definizioni erano stabilimenti balneari, spiagge attrezzate e spiagge libere attrezzate, che hanno creato problemi di interpretazione e difformità di comportamenti tra i Comuni del litorale laziale; visto peraltro che non era chiaro che cosa potesse e non potesse essere fatto nelle varie tipologie di spiagge.
DOPO
Viene introdotta una nuova e più funzionale classificazione delle diverse tipologie di utilizzo del demanio marittimo: stabilimenti balneari, spiagge libere con servizi e spiagge libere. Viene inoltre esplicitato chiaramente il principio secondo cui sulle spiagge libere e sulle spiagge libere con servizi è vietato il preposizionamento di attrezzature balneari e l’organizzazione dei servizi alla balneazione non può, in nessun caso, precludere la libera fruizione dell’arenile.
· DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICO-RICREATIVA SULLE SPIAGGE
PRIMA
Non esistevano disposizioni specifiche che garantissero in ogni Comune una quota minima di spiagge libere o spiagge libere con servizi
DOPO
Un’ importante novità, unica nel panorama legislativo delle Regioni italiane, riguarda l’introduzione di una norma che prevede che ogni Comune debba riservare a “pubblica fruizione” (spiaggia libera o spiaggia libera con servizi) una quota almeno pari al 50% dell’arenile di propria competenza, ferma restando la facoltà per ciascun Comune di stabilire una percentuale superiore.
In caso di mancato rispetto di tale previsione, i Comuni non potranno più rilasciare nuove concessioni e saranno tenuti a stabilire nel proprio Pua le modalità e i criteri attraverso i quali raggiungere la percentuale suddetta alla scadenza delle concessioni in essere.
· EQUILIBRATA PRESENZA DI SPIAGGE LIBERE E LIBERE CON SERVIZI
PRIMA
Non erano previste disposizioni in materia
DOPO
I Comuni nella pianificazione della quota del 50% di cui al punto precedente, sono tenuti a garantire, lungo tutto l’arenile di propria competenza, un’equilibrata presenza di spiagge libere e di spiagge libere con servizi.
A tal fine individuano ambiti omogenei nei quali devono essere previste quote di spiagge libere o spiagge libere con servizi pari almeno al 20% di ciascun ambito omogeneo, fermo restando il rispetto della quota di cui al punto precedente.
· REGOLAMENTAZIONE DELLE CONCESSIONI
PRIMA
La normativa regionale precedente (Legge Regionale 13 del 2007) prevedeva la possibilità del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime. Rinnovo automatico che però era in contrasto con i contenuti della Direttiva Bolkestein, entrata successivamente in vigore in Italia (con il recepimento avvenuto nel 2010).
DOPO
Viene eliminata con la legge regionale la possibilità di “rinnovo automatico” delle concessioni demaniali marittime mettendo così la normativa in vigore su questa materia chiaramente in linea con la Direttiva Bolkestein. Inoltre viene ribadito che ogni concessione demaniale deve essere assegnata con procedura di evidenza pubblica.
· LEGALITÀ E TRASPARENZA PRIMA
Non erano previsti particolari obblighi.
DOPO
È prevista l’introduzione di disposizioni fondamentali in materia di trasparenza e legalità: i Comuni del litorale, infatti, saranno tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali tutte le informazioni identificative relative alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative del proprio territorio, informazioni comprensive di canoni concessori e imposta regionale dovuta. La mancata pubblicazione da parte del Comune di questi dati precluderà ogni accesso alle agevolazioni finanziarie regionali destinate ai Comuni del litorale.
· DESTAGIONALIZZAZIONE
PRIMA
Non era previsto niente a favore della destagionalizzazione. Attualmente solo sporadicamente alcuni Comuni e alcuni concessionari riescono a organizzare l’apertura di alcune attività fuori stagione, senza alcuna programmazione.
DOPO
Viene introdotta una norma per incentivare e regolamentare la destagionalizzazione delle attività turistico ricreative in concessione sul demanio marittimo, nella direzione di una piena fruizione delle coste per tutto l’arco dell’anno secondo regole certe, al fine di consentire un uso pubblico del mare e valorizzare anche economicamente nella stagione invernale il nostro litorale.
· PIANIFICAZIONE UNITARIA DELL’UTILIZZO DELLE SPIAGGE CON TEMPI CERTI
PRIMA
Finora non era mai stato fatto un Puar (Piano Regionale Utilizzazione Arenili) nonostante una previsione di legge contenuta nella legge n° 494 del 4 dicembre 1993.
DOPO
Si dettano tempi certi e perentori per:
- l’adeguamento del Regolamento regionale del 2009, attualmente in vigore,
sull’uso delle aree demaniali marittime per finalità ricreative (Regolamento regionale 15 luglio 2009 n. 11 sulla Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative e classificazione degli stabilimenti balneari), (adeguamento da compiere entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge);
- l’approvazione del Pua regionale (entro 30 giorni dalla modifica del Regolamento);
- I Comuni dovranno infine adottare, o adeguare i Pua già adottati, secondo le linee guida approvate con il Pua regionale entro 180 giorni, decorsi i quali la Regione eserciterà i poteri sostitutivi.
In ragione di tale disposizione, per la prima volta nel Lazio si pongono le basi per una pianificazione unitaria dell’utilizzo delle spiagge. Nelle more dell’adozione del PUA regionale continuano ad applicarsi i PUA già vigenti e proseguono le procedure di adozione/approvazione di nuovi PUA.
Normativa di riferimento
- Codice della Navigazione
- D.L. 400/1993
- Legge 494/1993
- D. Leg.vo 112/1998
- D.M. 05/08/1998, n. 342
- Legge 135 / 2001 Riforma legislazione nazionale turismo
- Art. 9 della legge 16/03/2001, n. 88
- Direttiva Unione Europea 2006/123/CE
- Commissione Europea 2008/4908: “infrazione comunitaria”
- Legge 217/2011
- D. Leg.vo 26 marzo 2010, n. 59
- Legge 221/2012
- Legge Regione Lazio n. 8/2015
- Ricorso, dei TAR Lombardia e Sardegna, alla Corte di Giustizia Europea
- http://www.comune.ladispoli.rm.gov.it/22314
Corbo Giuseppe
Progetto Legalità Ladispoli Città
