Riceviamo e pubblichiamo – Per i capannoni produttivi della zona artigianale e’ sufficiente dimostrare di avere contratti di smaltimento rifiuti speciali ad hoc? Di fatto gli artigiani da dicembre aspettano dal comune un ricalcolo della tassa sui rifiuti in base alle corrette disposizioni, per questo ci siamo interessati all’argomento andando ad esaminare la normativa.
Ho avuto modo di constatare che già il presidente del consorzio piane vaccina Claudio Sini, a nome della categoria complessiva degli artigiani di Ladispoli, aveva già messo al corrente nel mese di dicembre il Dott. Enzo Paliotta Sindaco di Ladispoli e il delegato alla nettezza urbana Claudio Lupi. circa l’importante contenuto della circolare formalizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in data 09/12/2014, con circolare prot. 47.5050, avente per oggetto “Tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione della superficie tassabile”.
Il documento che abbiamo recepito non lascia molto spazio a libere interpretazioni, e produce un significativo chiarimento relativo alla tassazione delle superfici delle aree coperte e scoperte ove vengono svolti attività di produzione, ivi compreso quelle destinate a magazzini di materie prime, di semi lavorati e di prodotti finiti, in quanto devono essere considerati, cito testualmente, “come prevalentemente e continuativamente produttive di rifiuti speciali non assimilabili fiscalmente a quelli urbani, e in quanto tali prive di presupposto impositivo.”
Gli artigiani richiedevano, come del resto indicava anche il ministero, che il Comune promuovesse una consultazione sulle modifiche da introdurre alla regolamentazione TARI da adottare per il 2015, con il consorzio e con le organizzazioni delle categorie interessate. In occasione del pagamento della TARI 2014, stante le differenze di interpretazione constatate fra le norme di applicazione comunale e gli avvisi di pagamento recapitati, la quasi totalità degli artigiani aveva poi presentato al comune richiesta di rettifica dell’importo dovuto con la ripetizione dell’avviso di pagamento.
Ho avuto modo di far visionare il provvedimento a dei tecnici: in particolare dalla nuova normativa sulla TARI per le attività produttive (comma 649 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013): andando nel tecnico, si evince la intassabilità di aree sulle quali si svolgono lavorazioni industriali o artigianali, che in genere producono in via prevalente rifiuti speciali poiché la presenza umana determina la formazione di una quantità non apprezzabile di rifiuti urbani assimilabili. Conseguentemente non può ritenersi corretta l’applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici destinate a tali attività produttive, con la sola esclusione della parte di essa occupata da macchinari.
Tale esclusione dalla tassa avverrebbe a condizione che i produttori di rifiuti speciali ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, con contratti ad hoc per lo smaltimento speciale di varie categorie di rifiuti particolari fuori dalla filiera ordinaria.
Ora passerò la palla al Comune di Ladispoli e mi occuperò personalmente di inoltrare nuovamente tale istanza agli organi comunali competenti ed ai consiglieri comunali più autorevoli.
Credo che debba essere l’ente a questo punto a dover individuare con apposito regolamento le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili ed i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di suddette attività produttive.
Peraltro strada che anche il MEF suggerisce: avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di imprenditori interessate.
Cons.Com. Gabriele Fargnoli- Gruppo autonomo “Indipendente”
