Emanata una nuova sentenza del Tar che limita l’azione dei Comuni nella regolamentazione delle sale da gioco. Questa volta a esprimersi è il Tribunale di Milano che dichiara illegittimo un regolamento comunale per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiatuomatici ed elettronici da intrattenimento e svago, nella parte in cui stabilisce il “divieto di aperture di sale giochi ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri, da scuole, luoghi di culto, centri di aggregazione giovanili, centri anziani, centri sanitari e altri locali destinati stabilmente all’accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali”.
La sentenza ribadisce il principio per il quale “le sale da gioco devono essere inquadrate nel novero dei pubblici esercizi, di conseguenza, le amministrazioni comunali possono regolare tali attività mediante l’esercizio del potere previsto dall’art. 50, comma 7, del d.lgs. 267/2000, cioè graduando, in funzione della tutela dell’interesse pubblico prevalente, gli orari di apertura e chiusura al pubblico.
La questione della dilagante diffusione di locali per il gioco d’azzardo è ormai una vera e propria emergenza sociale. E’ provato, infatti, che questi luoghi, oltre a favorire il diffondersi di disvalori quali disimpegno e la “fatalità” (sempre più presenti in un sistema sociale disorientato), sono la causa di patologie (ludopatie) che generano dipendenza e portano alla spirale dell’indebitamento, anche con la conseguenze di determinare situazioni di povertà estrema o persino portare i soggetti più deboli verso la scelta di reperire le somme necessarie per il gioco in modo poco lecito.
Nonostante l’allarme sia avvertito e diffuso, gli interventi di riforma e ridimensionamento della rete della case da gioco, già annunciati e avviati nella legislatura che sta per concludersi sono risultati vani a causa della rete delle lobby che queste alimentano, in qualche caso sospettate di essere luoghi di riciclaggio di denaro sotto la regia di organizzazioni criminali (come si legge nelle relazioni di organi inquirenti),
Anche lo Stato ha la sua parte di colpa, in quanto, una cospicua percentuale delle vincite è devoluta all’erario che sembra assolutamente intenzionato a servirsene ancora, noncurante della grave ricaduta sociale del fenomeno.
A nulla valgono i tentativi di associazioni ed enti locali diretti a tutelare i più giovani e gli anziani (soggetti maggiormente esposti al rischio ludopatia), ai quali i tribunali “aditi” rispondono che “il comparto dei giochi e delle scommesse costituisce un’attività che lo Stato ha sempre ritenuto di proprio esclusivo monopolio” ai sensi dell’art. 43 della Carta Costituzionale e sulla quale ha escluso la libertà di iniziativa economica”, rispondendo tale impostazione all’esigenza di garantire un efficace “contrasto del crimine” e di tutelare gli interessi “di ordine pubblico, di fede pubblica, la necessità di tutela dei giocatori, di controllo di un fenomeno che è suscettibile di coinvolgere flussi cospicui di denaro”.
Quindi, lo Stato, riconosce espressamente la pericolosità sociale di questi locali, tanto da trattenere per sè la competenza di regolamentarle. Cosa che invece non fa, nè consente ad altri di fare.

