Zona rossa in Italia: la circolare ai prefetti • Terzo Binario News

Zona rossa in Italia: la circolare ai prefetti

Dic 23, 2020 | Cronaca, Roma

È stata inviata ai prefetti una circolare del capo di Gabinetto del ministero dell’Interno, Bruno Frattasi, che fornisce alcune indicazioni sulle misure adottate con il decreto legge n. 172/2020, per fronteggiare i rischi sanitari legati alla diffusione del contagio da Covid-19 durante le imminenti festività.

Con la circolare, si richiama l’esigenza di predisporre efficaci servizi volti a garantire la corretta osservanza delle misure previste, in particolare per quanto riguarda i controlli lungo le arterie stradali e in ambito cittadino, per prevenire possibili violazioni alla restrizioni alla mobilità ovvero situazioni di assembramento e di mancata osservanza del distanziamento sociale.

Zona rossa da domani: la circolare del Viminale

Scrive Frattasi: “Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire nei gg. 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, nonché 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021) si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per la cosiddetta “area rossa”, cioè i territori caratterizzati da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 4). Ne consegue che gli spostamenti, salvo quanto si dirà nel successivo punto c), sono consentiti ricorrendo le consuete cause eccettuative (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute), tutte attestabili tramite autodichiarazione”.

E ancora: “Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, si applicano sull’intero territorio nazionale le misure previste dall’art. 2 del citato d.P.C.M. per l’ “area arancione”, cioè i territori caratterizzati da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (scenario di tipo 3). Rispetto al divieto di mobilità
intercomunale che vige nella cosiddetta area arancione, la disposizione consente, in via derogatoria, negli stessi suindicati giorni, gli spostamenti dai comuni con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30
chilometri dai relativi confini. Si osserva che la dimensione demografica è riferita
al solo comune a quo, e non anche a quello ad quem, per il quale non ha dunque
rilievo il dato demografico, mentre invece rileva, in senso ostativo allo
spostamento, la circostanza che i comuni di destinazione abbiano la qualifica di
capoluogo di provincia;

” Inoltre, con riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo compreso tra il 24
dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è altresì consentito lo spostamento verso una
sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in
un arco temporale compreso fra le ore 05.00 e le ore 22.00 e nei limiti di due
persone. Non vengono ricompresi, in tale limite numerico, i minori di 14 anni sui
quali le persone interessate allo spostamento esercitino la potestà genitoriale e le
persone disabili o non autosufficienti con esse conviventi”.

Non solo: “Con riferimento a quest’ultima disposizione, si fa presente che, oltre allo
spostamento per raggiungere l’abitazione privata di destinazione, deve intendersi
consentito anche quello finalizzato al rientro presso la propria abitazione, domicilio o residenza, fermi restando i divieti di spostamento in orario serale e notturno. In relazione agli spostamenti fuori dal proprio comune e che
possono avvenire nell’arco temporale tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, è
appena il caso di precisare che la relativa ragione giustificativa potrà essere addotta tramite ricorso alla consueta modulistica di autodichiarazione, nella parte in cui si fa riferimento a “motivi ammessi dalle vigenti normative”.