Premesso che:
• ai bordi delle strade comunali risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, i marciapiedi o i percorsi pedonali, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo o limitazione all’uso dei pedoni ovvero riducendo la visibilità agli utenti della strada nonché la leggibilità della segnaletica;
- le siepi e le piante non devono elevarsi oltre un metro del piano stradale;
- viene spesso impedita la pulizia stradale da parte del servizio pubblico nonché ostruiti i tombini fognari e di scolo delle acque piovane specialmente nel periodo di caduta delle foglie;
dato atto che l’art. 29 del vigente Codice della Strada prevede che “i proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità a distanza e dall’angolazione necessaria”;
considerato che l’incuria delle siepi e delle piante poste sul fronte di parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, percorsi pedonali e strade comunali può costituire pericolo per l’incolumità dei cittadini che transitano con veicoli a motore, biciclette o a piedi;
ritenuto di dover assumere i necessari provvedimenti intesi ad impedire pericolo e danno alle persone in applicazione alle disposizione di Legge in vigore;
visti gli artt. 7 e 29 del D.Lgs. n. 285/1992;
visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche;
ORDINA
ai proprietari degli immobili e dei terreni posti lungo parcheggi pubblici o di uso pubblico, marciapiedi, percorsi pedonali e strade all’interno del territorio comunale di procedere alla potatura immediata, e comunque ogni qualvolta si verifichi un’invasione della proprietà pubblica, delle siepi ed al taglio dei rami e degli arbusti che protendono le proprie fronde sulla pubblica proprietà.
Di conferire, qualora ci si avvalga di ditta specializzata, il materiale derivante dalla predetta potatura presso un impianto autorizzato che rilasci copia dell’avvenuto conferimento che dovrà essere esibito all’autorità di controllo in caso di richiesta.
INFORMA
che per modeste quantità di conferimento di frazione del verde (n.3 sacchi trasparenti max.) è attivo il seguente servizio:
per i privati cittadini(escluse le ditte vivaistiche e di giardinaggio) presso l’Ecocentro sito in Santa Marinella, Via Perseo, loc.Perrazzeta, gratuitamente, tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 e la domenica dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
per i privati cittadini (escluse le ditte vivaistiche e di giardinaggio) è previsto il conferimento dei rifiuti “verdi” opportunamente sistemati in sacchi trasparenti o affastellati nell’apposito cassone scarrabile che stazionerà, congiuntamente ad apposito operatore della ditta appaltatrice dalle ore 8,00 alle ore 12,00:
- tutti i martedì e i sabati nella frazione di Santa Severa in Piazza di Gregorio snc, Zona 167(strada parallela S.S.Aurelia);
- tutti giovedì in Santa Marinella, via Delle Colonie, presso il parcheggio delle scuole medie;
AVVERTE
che è assolutamente vietato abbandonare sacchi delle potature su strada ed in aree pubbliche.
DISPONE
Tale provvedimento è reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all’AlboPretorio.
GliaddettiaiservizidiPoliziaMunicipaleeleForzedell’Ordinesonoincaricatidifarrispettareil presente provvedimento.
IL VICESINDACO
F.TO DOTT. ANDREA BIANCHI
