Sono tre le strade che la Cassazione può imboccare per quanto attiene il caso dell’omicidio di Marco Vannini.
La Suprema Corte può rigettare il ricorso; rettificare o annullare le pene; rimandare il processo in Corte d’Appello a una sezione diversa da quella precedente.
“Conclusa la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell’imputato, nell’ordine indicato, espongono le rispettive difese. Non sono consentite repliche.
Subito dopo che è terminata l’udienza pubblica, la corte provvede alla deliberazione della sentenza in camera di consiglio, salvo differimenti dovuti alla molteplicità o alla complessità delle questioni da decidere (art. 615 c.p.p.).
Alla deliberazione segue immediatamente la pubblicazione della sentenza in udienza mediante lettura del dispositivo, previamente sottoscritto da parte del presidente (art. 615 co. 3 e 4 c.p.p.).
Conclusasi la deliberazione, si redige la motivazione delle sentenza che, sottoscritta dal presidente e dall’estensore, viene “depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione” stessa (art. 617 c.p.p.).
All’esito del procedimento, la corte di cassazione può emettere diversi tipi di sentenza.
Sentenza di inammissibilità
Innanzitutto vi è la sentenza di inammissibilità, che è emanata, a seguito di procedimento in camera di consiglio, nei casi tassativamente previsti dal codice di procedura penale, quando vi è stata la violazione delle norme procedurali, quando mancano i presupposti soggettivi per promuovere il ricorso, quando questo è proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge o manifestamente infondate, quando i motivi sono manifestamente infondati e per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello (salvo quanto detto sopra).
Sentenza di rigetto
Se, all’esito del procedimento, la corte di cassazione ritiene che il ricorso che è stato proposto è infondato emana invece una sentenza di rigetto.
Sentenza di rettifica
Quando la sentenza impugnata contiene degli errori di diritto nella motivazione o erronee indicazioni dei testi di legge che non ne producono l’annullamento, la corte adotta sentenza di rettifica.
Lo stesso accade se si deve solo rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo e nei casi di legge più favorevole all’imputato qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.
Sentenza di annullamento senza rinvio
La corte può poi emanare sentenza di annullamento senza rinvio (oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge) nei casi elencati all’articolo 620 del codice di procedura penale, ovverosia:
1) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, il reato è estinto o mancano le condizioni di procedibilità o perseguibilità;
2) se il reato non rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;
3) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che superano i poteri della giurisdizione;
4) se la decisione impugnata è data da un provvedimento non consentito dalla legge;
5) se la sentenza è nulla, a norma e nei limiti dell’art. 522 c.p.p., in relazione a un reato concorrente o è nulla, a norma e nei limiti dell’articolo 522 c.p.p., in relazione a un fatto nuovo;
6) se la condanna è stata pronunciata a seguito di errore di persona;
7) se vi è contraddizione fra la sentenza o l’ordinanza impugnata e un’altra precedente riguardante la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;
8) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su una materia per la quale non è consentito l’appello;
9) se la corte ritiene di poter decidere, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio.
Sentenza di annullamento con rinvio
Infine, quando non pronuncia l’annullamento senza rinvio, la corte di cassazione può emanare sentenza di annullamento con rinvio.
Questo tipo di pronuncia è disciplinata dall’articolo 623 del codice di procedura penale, che distingue tra diverse ipotesi:
1) è annullata un’ordinanza: in questo caso la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;
b) è annullata una sentenza di condanna per le questioni di nullità di cui art. 604 comma 1 c.p.p.: in questo caso la corte dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;
c) è annullata la sentenza di una corte di assise di appello o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale in composizione collegiale: in questo caso il giudizio è rinviato rispettivamente a un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini;
4) è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari: in questo caso la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ma il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.
