"Il gestore del cimitero di Ladispoli produce rifiuti ma la Tari ricade sui cittadini" • Terzo Binario News

“Il gestore del cimitero di Ladispoli produce rifiuti ma la Tari ricade sui cittadini”

Apr 3, 2021 | Ladispoli, Politica

Lettera di un ladispolano, che propone una class action per la restituzione di quanto dovuto

“Nel comune di Ladispoli la Grando giunta comunale con sua deliberazione n 208 del 8/10/2018 ha posto il costo della Tari derivante dai rifiuti prodotti dal locale cimitero a carico della intera collettività esentando dal pagamento del tributo la ditta che lo ha in gestione fino al 2040.

L’Art. 1 di tale deliberazione riporta “che l’intera area cimiteriale è di proprietà del comune di Ladispoli e quindi di proprietà pubblica”. I giuntini così facendo non hanno tenuto conto che la convenzione originaria per la concessione del locale cimitero comunale e la sua gestione totale repertorio 4261 del 2005 riporta all’art. 3 che “l’amministrazione comunale costituisce il diritto di superficie in capo al concessionario stesso per tutta la durata della concessione”.

Il diritto di superficie, data la sua natura, viene esercitato per la regolarizzazione possessoria di manufatti insistenti sul terreno del demanio. Inoltre il regolamento Tari di Ladispoli riconosce che, solo, per i locali del comune e le aree adibite ad uffici e servizi comunali la copertura delle spese sia assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.

Per quanto sopra scritto deduco che I locali del cimitero dove si producono rifiuti non siano, fino alla data di scadenza della concessione anno 2040, di proprietà del comune bensì del concessionario. Il presupposto oggettivo per il pagamento della Tari è costituito dal possesso, dall’occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani,

Visto che la Corte di cassazione con sentenza 10549 del 5/5/2017 ha stabilito che in assenza di una valida esenzione dell’imposta p artendo dal diritto civilistico del diritto di superficie la convenzione sottoscritta tra contribuente ed ente impositore non può in alcun modo prevedere ipotesi di esenzione dei tributi imposta o tassa che sia, il comune voglia provvedere a regolarizzare a norma di legge la richiesta delle aliquote della Tari e a restituire ai cittadini le somme di denaro richieste per tale imposta non dovute.

Dubitando che quanto auspicato possa avverarsi chiedo ad associazioni in difesa del cittadino di offrire per tale imposta assistenza legale gratuita per una eventuale ma dovuta class action”.

Lettera firmata