Chioschi del cimitero di Ladispoli, correzione della convenzione • Terzo Binario News

Chioschi del cimitero di Ladispoli, correzione della convenzione

Nov 12, 2020 | Ladispoli, Politica

Riscritta parte del regolamento circa l’utilizzo dei chioschi situati appena fuori del cimitero di Ladispoli.

La precisazione è stata messa al primo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale del 3 novembre scorso, con l’attacco del consigliere Cavaliere al collega Trani sul titolo di studio che ha rubato la scena a questo provvedimento.

Precisazione fa intendere che il modo in cui si è operato finora era fuori della convenzione.

Questo il testo della precisazione: “L’area dove sono stati realizzati i due nuovi chioschi costituisce un’area pubblica, pertinenziale a bene demaniale (civico cimitero) – già assegnata in
concessione e dove è possibile il parcheggio di autoveicoli e l’esercizio di attività
attività commerciali specifiche, legate indissolubilmente ai servizi cimiteriali;

  • che, risultando inapplicabile alla presente fattispecie la disciplina ordinaria sul
    commercio, di cui alla legge regionale e al conforme regolamento comunale, non
    avendo l’Amministrazione comunale la disponibilità dell’area né la relativa
    competenza normativa, risulta necessario disciplinare il procedimento di
    assegnazione dei due chioschi in oggetto
    , prevedendo di attribuire direttamente
    all’odierno concessionario la titolarità delle due autorizzazioni commerciali con
    facoltà dello stesso di assegnare gli stessi in sub-concessione
    , secondo le tariffe già
    approvate con il project financing;
  • che in altre parole, il concessionario a cui verranno intestate le due autorizzazioni
    commerciali per la durata complessiva della concessione principale (scadenza 11
    ottobre 2040) potrà assegnare, con ampia discrezionalità, i due chioschi in
    subconcessione – fattispecie negoziale che non ha ad oggetto il bene demaniale in
    sé, ma che implica il mero trasferimento al subconcessionario delle facoltà spettanti
    al concessionario – esclusivamente ad operatori di attività commerciali connesse ai
    servizi cimiteriali.
  • Ritenuto, quindi, di dover integrare l’art. 2 della convenzione rep. 4674/2019,
    inserendo dopo le parole “… riscossione dei canoni dall’utenza.”, la seguente
    precisazione:
    Il concessionario, una volta realizzati e completati funzionalmente i due chioschi
    previsti nel progetto di ampliamento, potrà richiedere direttamente al S.U.A.P. le
    autorizzazioni commerciali per le attività connesse ai servizi cimiteriali (fioraio e
    agenzia di pompe funebri) ed una volta ottenute, potrà assegnarle in
    subconcessione ad operatori per le attività commerciali sopra indicate e per una
    durata complessiva pari a quella della concessione originaria”.