Riscritta parte del regolamento circa l’utilizzo dei chioschi situati appena fuori del cimitero di Ladispoli.
La precisazione è stata messa al primo punto dell’ordine del giorno del consiglio comunale del 3 novembre scorso, con l’attacco del consigliere Cavaliere al collega Trani sul titolo di studio che ha rubato la scena a questo provvedimento.
Precisazione fa intendere che il modo in cui si è operato finora era fuori della convenzione.
Questo il testo della precisazione: “L’area dove sono stati realizzati i due nuovi chioschi costituisce un’area pubblica, pertinenziale a bene demaniale (civico cimitero) – già assegnata in
concessione e dove è possibile il parcheggio di autoveicoli e l’esercizio di attività
attività commerciali specifiche, legate indissolubilmente ai servizi cimiteriali;
- che, risultando inapplicabile alla presente fattispecie la disciplina ordinaria sul
commercio, di cui alla legge regionale e al conforme regolamento comunale, non
avendo l’Amministrazione comunale la disponibilità dell’area né la relativa
competenza normativa, risulta necessario disciplinare il procedimento di
assegnazione dei due chioschi in oggetto, prevedendo di attribuire direttamente
all’odierno concessionario la titolarità delle due autorizzazioni commerciali con
facoltà dello stesso di assegnare gli stessi in sub-concessione, secondo le tariffe già
approvate con il project financing; - che in altre parole, il concessionario a cui verranno intestate le due autorizzazioni
commerciali per la durata complessiva della concessione principale (scadenza 11
ottobre 2040) potrà assegnare, con ampia discrezionalità, i due chioschi in
subconcessione – fattispecie negoziale che non ha ad oggetto il bene demaniale in
sé, ma che implica il mero trasferimento al subconcessionario delle facoltà spettanti
al concessionario – esclusivamente ad operatori di attività commerciali connesse ai
servizi cimiteriali. - Ritenuto, quindi, di dover integrare l’art. 2 della convenzione rep. 4674/2019,
inserendo dopo le parole “… riscossione dei canoni dall’utenza.”, la seguente
precisazione:
Il concessionario, una volta realizzati e completati funzionalmente i due chioschi
previsti nel progetto di ampliamento, potrà richiedere direttamente al S.U.A.P. le
autorizzazioni commerciali per le attività connesse ai servizi cimiteriali (fioraio e
agenzia di pompe funebri) ed una volta ottenute, potrà assegnarle in
subconcessione ad operatori per le attività commerciali sopra indicate e per una
durata complessiva pari a quella della concessione originaria”.
