Bracciano, Cimaglia alle opposizioni: "Fate disinformazione" • Terzo Binario News

Bracciano, Cimaglia alle opposizioni: “Fate disinformazione”

Ott 1, 2017 | Bracciano, Comune, Cronaca, Politica

Riceviamo e pubblichiamo – Si deve prendere atto che, ancora una volta a sproposito, i Consiglieri della minoranza, nell’evidente scopo di strumentalizzare l’ informazione, chiamano in ballo il “cittadino” senza però fornire ai lettori tutte le informazioni di cui sono a conoscenza, anche quelle di natura giudiziaria direttamente connesse alle loro affermazioni in merito alle vicende del “cittadino” oggetto della DGC n. 02/2017.

Questo avviene si, dopo la seduta consiliare, ma anche dopo che il “cittadino” aveva trasmesso ad ogni Consigliere le motivazioni della sentenza del Tribunale Penale di Civitavecchia n. 945/2017, il Decreto che dispone il Giudizio procedimento rgnr 340/15 con una PEC del 27 settembre 2017 nella quale, oltre a riportare alcuni stralci della sentenza e spiegato i diretti collegamenti alla procedimento rgnr 340/15 e la disparità di trattamento che ancora oggi il Responsabile dell’ Area Urbanistica pone in essere nel privilegiare, con riferimento a due istanze di accesso agli atti per fini difensivi presentati dal “cittadino” parte offesa (come lo era anche il Comune di Bracciano) e dall’ imputato ex Sindaco Sala, proprio in relazione al processo conclusosi con la sentenza n. 945/2017 di cui si riportano alcuni passaggi.

“D’altro canto, non può sostenersi che sussistano gli estremi per addivenire nei confronti degli odierni imputati ad una pronuncia di assoluzione. non emergendo con evidenza l’insussistenza dei fatti contestati ai prevenuti. essendo la pronuncia de qua intervenuta nei corso dell’ istruttoria dibattimentale in relazione alla richiesta avanzata dalle parti.

Al contrario, l’istruttoria dibattimentale ha accertato. oltre ogni ragionevole dubbio. l’integrazione delle fattispecie penali di cui e processo.

In particolare gli imputati. Capparella Maurizio e Sala Giuliano. nei loro rispettivi ed autonomi ruoli ricoperti all’ interno del Comune di Bracciano. Assumendo determinazioni in ordine alla trattazione e conseguente gestione di pratiche di esclusiva materia edilizia. la cui competenza all’ epoca dei fatti di cui e’ processo era da ascriversi al Responsabile dello Sportello Unico per 1’Edilizia. avevano richiesto alla parte offesa, Cimaglia Arturo di presentare nuovamente un piano volumetrico con la previsione di un ampliamento della sede stradale di Via del Sassone di proprietà della stessa parte offesa oltre all’ assunzione di un obbligo formale in ordine alla rinuncia di tutte le vertenze legali relative e finalizzate ad ogni azione per danni. Tali azioni erano state supportate da parte degli imputati dalla circostanza che era in corso di approvazione una variante al P.R.G. del Comune di Bracciano che cosi come determinate avrebbe causato nei conforti del Cimaglia Arturo impossibilità del rilascio dei titoli autorizzativi stante la diversa disciplina urbanistica della zona interessata cosi causando un sicuro pregiudizio anche dal punto di vista economico/patrimoniale nei confronti della parte offesa Cimaglia Arturo.

Medesimo discorso deve farsi in ordine alla residua fattispecie delittuosa della rubrica previa riqualificazione di cui sopra in relazione al delitto di cui all’art. 346 c.p, cosi qualificata la contestazione nei confronti di Cavini Liberato, In particolare le azioni poste in essere dall’ imputato, attesa l’effettiva carica ricoperta all’epoca dei fatti di cui e processo. consigliere comunale del Comune di Bracciano. consentono di evidenziare un’ affermazione di responsabilità in relazione al delitto di cui all’art. 346 c.p. cosi qualificata originaria contestazione a lui mossa anche in riferimento alla effettiva carica ricoperta che non avrebbe consentito comunque il perfezionamento dell’azione antigiuridica cosi come ipotizzata dal G.U.P. in sede di emissione del decreto. che dispone il giudizio nei confronti dell’odierno imputato.

Peraltro non può ritenersi che il Collegio giudicante a fronte di tale quadro probatorio. certamente sfavorevole nei confronti degli imputati. Avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di assoluzione in ordine ai capi di imputazione rispettivamente ascritti nei confronti dei singoli imputati”.

Il cittadino, qualora i Consiglieri lo avessero dimenticato, ribadiva nella sua nota anche i capi di imputazione del procedimento relativo al Decreto che dispone il giudizio rgnr 340/15 trasmesso.

Sempre per Vostra opportuna conoscenza e con riferimento al processo e alla sentenza n. 945/17 de quo, e sul modus operandi dei responsabili coinvolti nei procedimenti penali nel gestire i procedimenti amministrativi a questi ultimi connessi e collegati, si trasmette il Decreto che dispone il Giudizio dell’ Ing. Luigi Di Matteo relativo al procedimento rgnr 340/15, nel quale l’Ingegnere risulta essere, tra l’altro, imputato per i reati di favoreggiamento e falso.

“articolo 378 c.p., perche, senza aver concorso nel delitto e dopo che lo stesso fu commesso, aiutava gli imputati, Giuliano Sala e Maurizio Capparella, del processo in corso innanzi al TribunaJe cli Civitavecchia per il delitto di abuso d’ ufficio (p.p. n. 2169/09 R.G.N.R.) o/o 1’ignoto responsabile del delitto di falso per soppressione del documento di seguito indicato ad eludere le investigazioni dell’ autorità giudiziaria: in particolare ostacolava ed impediva I’esecuzione del sequestro (disposto dal Tribunale) del documento datato 22 settembre 2008 n. prot. 38241/P “Relazione di sopralluogo proprietà Cimaglia”, riferendo falsamente ai Carabinieri incaricati dell’ esecuzione che il predetto documento era state acquisito agli atti di diverso procedimento penale ed omettendo di riferire agli stessi che il documento medesimo avrebbe potuto essere reperito in formato digitale.

in Bracciano, il 9 dicembre 2014

articoli 479 e 61, numero 2, c.p., perche, al fine di occultare la commissione del delitto indicate al capo precedente, quale dirigente del Comune di Bracciano, formava un atto pubblico ideologicamente falso rappresentando falsamente nella nota diretta all’Avv. Donate D’Angelo (e destinata a! T.A.R.) avente numero di protocollo 3096 di aver “concordato con I”Arch. Walter Mariani che la relazione [di cui al capo precedente] veniva predisposta dal sottoscritto sia perchè, di competenza dell’Area Lavori Pubblici e Manutenzioni, siti perché conosceva la problematica della richiesta di permesso di costruire e le vicende amministrative relative ai vari ricorsi presentati al T.A.R. del Lazio dal Sig. Cimaglia” contrariamente a quanto, tra lì’altro, risultante dal protocollo del Comune di Bracciano che risulta corrispondere al numero di protocollo 200S/.382-H/P la relazione suddetta.

in Bracciano, il 4 febbraio 2015”

La nota del “cittadino” concludeva ribadendo e denunciando l’ennesima disparità di trattamento che gli veniva riservata.

“Si ribadisce, infine, quanto già comunicato in merito alla disparità di trattamento che si continua a porre in essere nei miei confronti (sempre il famoso “cittadino” oggetto della DGC n. 02/2017 ) dal Responsabile dell’ Area Urbanistica e Ambiente Arch. Vanessa Signore.

L’architetto dopo non avere dato seguito alle istanze di accesso agli atti per fini difensivi del sottoscritto in vista delle udienze del processo rgnr 2169/2009, dichiarandosi in conflitto di interessi e invocando il dovere di astensione nel procedimento amministrativo di accesso in quanto connesso e collegato al procedimento penale rgnr 2169/2009 nel quale era stata prosciolta con una sentenza di non luogo a procedere, dava, di converso, immediatamente seguito alla istanza di accesso agli atti presentata dall’ex Sindaco Sala per fini difensivi in quanto imputato del processo rgnr 2169/2009. (rif. nota del 13 giugno 2017 protocollo numero 19569).

Quanto sopra prescindendo dai contenuti dei capi di imputazione del procedimento penale rgnr 3731/14 che si evita di ribadire.

Ci si chiede cosa altro occorre dimostrare prima che l’Amministrazione si attivi per garantire una parità di trattamento tra tutti i cittadini e provvedere al ripristino della legalità dell’azione amministrativa violata”.

Per una completa informazione dei cittadini si riporta uno stralcio del capo a) di imputazione del procedimento rgnr 3731/14

articolo 416 c.p., perche, attraverso la strumentalizzazione dci ruoli rivestiti in seno al Comune di Bracciano — Sala quale Sindaco, Nardelli quale Vice Sindaco, Capparcela quale Presidente del Consiglio Comunale, Eufemi quale Assessore ai Lavori pubblici, Ravenda quale Capo Area Lavori Pubblici, Di Matteo già Capo Area Urbanistica e titolare di altri incarichi, il Ripanti quale funzionario comunale addetto alla manutenzione aree pubbliche Signore Roberto gia quale Segretario Generale, Razzino quale Capo Area Affari Generali e la Alberi quale Capo Area Sviluppo Economico ed altro — e degli strumenti istituzionali relativi:

-assicurando illegittimamente a pubblici ufficiali e dipendenti “fedeli” coinvolti in procedimenti e/o processi penali la difesa legale a spese del Comune di Bracciano;

-omettendo sistematicamente (ed assicurando l’omissione) l’attivazione doverosa di procedimenti disciplinari nei confronti dei pubblici ufficiali e dipendenti “fedeli” coinvolti in procedimenti e/o processi penali;

-assicurando la disponibilità a manifestazioni anche pubbliche di solidarietà in favore di pubblici ufficiali e dipendenti “fedeli” coinvolti in procedimenti e/o processi penali ‘e, in almeno una occasione, anche in favore di pubblici ufficiali condannati;

-gestendo il sistema di protocollazione del documenti comunali in modo tale da consentire la mancata registrazione di documenti o la distruzione di documenti protocollati o, comunque, occultando l’esistenza di documenti compromettenti;

-violando sistematicamente il principio di separatezza tra funzioni di indirizzo politico e funzioni amministrative, comunque, veicolando istanze di privati o pratiche amministrative o istanze di pagamento affinchè le stesse fossero gestite da funzionari “fedeli”, eventualmente at’traverso temporanee nomine ad hoc;

-isolando e screditando, anche in presenza dei privati controinteressati, i funzionari pubblici “non allineati”;

– consentendo e promuovendo la commistione di interessi c ruoli pubblici con interessi e professioni private;

si associavano tra loro al fine dl commettere una serie indeterminata di reati contro la pubblica amministrazione, tra i quali quelli indicati ai seguenti capi di imputazione nonchè altri in corso di accertamento e quelli per i quali sono in corso procedimenti e processi penali (innumerevoli e tra i quali si ricordano, in particolare, quelli relativi alia gestione del settore dei lavori pubblici — ad cs. impianto antincendio della Scuola Tittoni – e di quello urbanistico edilizio – gestione delle lottizzazioni La Lobbra, Villette del Sassone, Prato Giardino, nonchè dei procedimenti derivanti dalla gestione delle pratiche Cimaglia e via dcl Sassone), in modo tale da costituire un nucleo di interessi funzionali alla gestione (in gran parte distorta) del potere ed al mantenimento del consenso politico amministrativo, anche ove i medesimi interessi siano evidentemente o si rivelino certamente contrastanti con l’ interesse pubblico comunale”,

La sentenza n. 945/2017 faceva seguito ad altre tre sentenze, che rigiuravano sempre il “cittadino” e l’azione amministrativa posta i essere dal Comune di Bracciano nei sui confronti , la prima della Corte dei Conti n. 254/2017 le altre due del Tribunale Penale di Civitavecchia, n. 318/2017 e 365/2017.

La sentenza della Corte dei Conti condannava l’ Ex Sindaco Sala e l’ ex Segretario Generale Signore al pagamento in via solidale in favore del Comune del danno erariale ma non senza prima avere causato stigmatizzato pesantemente i comportamenti dei condannati nel nominare l’Ing, Paolo Berdini in merito all’attività di vigilanza posta in essere dalla Regione Lazio (poi oggetto della sentenza del Tribunale Penale di Civitavecchia n. 318/2017), alle ordinanze Sindacali che disponevano i lavori su via del Sassone, considerando che con la stessa, contrariamente a i lavori si sistemazione che venivano dissimulati, si tentavano di realizzare opere di urbanizzazione su via del Sassone, strada di proprietà privata, così causando danno erariale poiché tali lavori dovevano essere realizzate dal lottizzanti e, in mancanza il Comune avrebbe dovuto escudere le relative polizze rilasciate dal lottizzanti a fronte elle opere di urbanizzazione da realizzare.

La sentenza del Tribunale Penale di Civitavecchia n.318/2017 condannava l’ Ing. Luigi Di Matteo (vedi anche rgnr 340/15 e rgnr 3731/14) alla pena di un anno e mesi sei, oltre alle spese processuali con l’applicazione delle attenuanti generiche e la sospensione della pena, “ nella ragionevole presunzione che la presente pronuncia costituirà idonea remora tale da dissuaderlo dal commettere ulteriori reati. può essere concesso il beneficio della sospensione della pena oltre quello della non menzione trattandosi di persona incensurata” perché aveva falsamente affermato prima in una relazione inviata all’Ufficio di Vigilanza della Regione Lazio in data 21 ottobre 2010 e successivamente in una relazione depositata al TAR Lazio, sempre con riferimento alla attività di Vigilanza regionale, in data 17 novembre 2011 sulla classificazione pubblica e lo stato di via del Sassone, mentre in realtà “la via del Sassone risultava ampliata ed idonea alla circolazione ordinaria solamente per il tratto interno antistante alla Lottizzazione La Lobbra, essendo rimasti non asfaltati e da ampliare il tratto a valle, di collegamento diretto con la via S. Celso, in corrispondenza della proprietà Cimaglia (part. 608 607 606 fg.34), ed anche il tratto a monte, intersecante con la via Selciatella, in corrispondenza della proprietà Severini-Belli Boni (part. 327 fg. 34) nonostante la variante di PRG del dicembre 2009 ne prevedesse il potenziamento; – la via Selciatella, inoltre, nel tratto iniziale dalla via Claudia, si presentava come strada sterrata di modesta larghezza sufficiente al passaggio di una sola vettura; – il collegamento con la via provinciale S. Celso tramite la Traversa della Selciatella risultava a senso unico e quindi non praticabile per raggiungere ta via del Sassone e la Lottizzazione La Lobbra.

In Bracciano il 17.11.11”.

Infine la sentenza del Tribunale Penale di Civitavecchia Ufficio GUP n. 365/2017, che sebbene disponesse il luogo a procedere, lo disponeva solo perché gli abusi emersi dall’ incidente probatorio disposto dal GUP erano diversi e ben più gravi di quelli per i quali si stava procedendo e gli imputati alla nuova contestazione del P.M. in udienza non accettavano il contraddittorio, di fatto, obbligano il P.M. a notificare alle parti imputate il nuovo capo di imputazione.

“Occorre, dunque, prendere le mosse dal capo a), osservando .che sono contestati i profili di attuazione della lottizzazione all’interno del perimetro della stessa rispetto a quanto era stato pattuito nella convenzione di lottizzazione con riferimento alle opere di urbanizzazione primaria e alla strada via del Sassone, che non risultava completata nel tratto a valle.

Ai fini del presente procedimento non rilevano, quindi, i seguenti aspetti:

La difformità della lottizzazione La Lobbra rispetto al Piano Regolatore Generate (in seguito PRG);

L’omessa adozione di un piano di coordinamento o un piano attuativo quadro tra le lottizzazioni, che e stata rilevata dai periti e che doveva interessare l’area geografica in cui si trova la lottizzazione La Lobbra (es. lottizzazione Villette del Sassone; Tre Pini; II Lauro; Sassone 1; Sassone 2,ecc);

La situazione di fatto ostativa all’adozione del PdC 80/2003, pure rilevata dai periti del Tribunale,

E’ da dire anche che il PM ha provato a contestare in udienza I’aspetto sub a), ma con ordinanza del 29-06-17 l’ imputazione è stata qualificata fatto nuovo, sul quale non e stato accettato il contraddittorio dagli imputati con le conseguenze di cu ;i all’art. 423 cpp.”.

Non a caso i consiglieri di minoranza del PD dopo avere battuto la grancassa mediatica, informando unicamente sul non luogo a procedere disposto dal GUP e non anche della nuova formulazione del capo di imputazione dal P.M ., dopo la risposta del sottoscritto che li smentiva, né tanto meno dopo il deposito delle motivazione del GUP hanno provveduto a informare i cittadini.

Nessuno dei Consiglieri, che scrivono l’articolo al quale si replica, hanno mai informato i cittadini sulle diverse sentenze che si sono succedute, tutte sfavorevoli alla Giunta Sala e favorevoli alle ragioni del “cittadino” , nonostante il loro impegno a “non abbasseremo la guardia e ci riserviamo di aderire a tutte le istituzioni competenti per quanto riguarda il mancato rispetto del sacrosanto principio di partecipazione del cittadino alla cosa pubblica e del diritto delle minoranze ad esercitare le proprie prerogative”, prerogative e principi che, sebbene invocate, valgono per tutti i cittadini non valgono per il “privato” “cittadino”.

Altro aspetto gravissimo che dimostra come alle frasi ad effetto, che i Consiglieri rilasciano alla stampa, gli stessi non facciano,seguire i loro doveri istituzionali è la circostanza che nessuno di loro, sebbene qualcuno lo avesse preannunciato, non hanno partecipato a nessuno degli accessi agli atti del fascicolo del vigente Piano Regolatore Generale, forse per evitare di vedere lo stato del fascicolo e/o i documenti contenuti nel fascicoli.

Visto l’ obbligo a informare le autorità competenti assunto dai Consiglieri Gentili e Mango, Tellaroli, Persiano, Mauro verso tutti i cittadini, sempre che tra tutti i cittadini ci sia anche il “privato” “cittadino” e che, invece, lo stesso non sia escluso, porto alla loro conoscenza dei Consiglieri e del cittadini i contenuti dell’allegato n. 2 del verbale di accesso del 19 settembre 2017 al fascicolo del vigente Piano Regolatore Generale, tra l’altro già possesso di tutti i Consiglieri, affinchè essi possano dare seguito al loro impegno assunto e informare le Autorità competente in primis il P.M. che sta procedendo per i reati di associazione a delinquere rgnr 3731/14, la Procura della Corte dei Conti.

Prot. n.

Bracciano, lì 12/03/2009

Al Sindaco

All’Assessore All’Urbanistica

Al Presidente del Consiglio Comunale

A tutti i membri del Consiglio Comunale

Al Segretario Generale

Al Capo Area I

Al Capo Area III

Al Progettista Responsabile

della V.P.R. adottata dal

Comune di Bracciano

D.C.C. n° 96 del 04/12/1999

E p.c. Alla Regione Lazio

Comitato Tecnico

Regionale per il Territorio

Via del Giorgine 129

00147 Roma

Oggetto: Inserimenti variazioni Variante Piano Regolatore adottata dal Comune di Bracciano con delibera di Consiglio Comunale n° 96 del 04/12/1999 ed in fase di approvazione presso la Regione Lazio – Comitato Tecnico Regionale per il Territorio.

Seguito al colloquio avuto, in data 20 u.s., dalla sottoscritta con il Dirigente della Regione Lazio, Dott. _____, riguardo a delle problematiche e delle carenze da me evidenziate e riscontrate nella pratica riguardante

Variante Piano Regolatore ed ai pareri ricevuti a riguardo, preciso e ribadisco che non è mia intenzione assumermi responsabilità la cui maternità non mi appartiene.

Si comunica e porta a conoscenza di tutti i destinatari, per ogni conseguenza di legge, nessuna esclusa ed eccettuata, al fine che, ogni soggetto interessato adempia e si attivi, nell’ambito delle proprie funzioni e competenze, a comunicare e rendere consapevoli, tutti gli altri Uffici Pubblici e gli altri Organi, interessati al procedimento di approvazione, oltre che gli adempimenti richiesti, dal Comitato Tecnico nella riunione del 19 u.s., anche tutte le opportune e doverose variazioni che sono intervenute, nel Territorio del Comune di Bracciano, in conseguenza e/o per effetto di qualsivoglia legittimo titolo, causa o ragione

Le suddette variazioni, finalizzate al ripristino delle legittimità, della imparzialità e della trasparenza da parte di questa Pubblica Amministrazione, dovranno riguardare tutto il periodo che intercorre tra: la data di adozione della Variante di Piano Regolatore e la data odierna, nonché il periodo ante-adozione Variante Piano Regolatore per tutte quelle altre situazioni, non corrispondenti a tali principi, ancora in essere.

Vi invito a darmi esatto e puntuale riscontro degli adempimenti richiesti, in tempo utile per verificarne i contenuti, prima della prossima riunione del Comitato Tecnico Regionale.

Eventuali situazioni esemplificative ma non esaustivi.

La declassificazione dell’area è finalizzata soprattutto a “sanare” quanto falsamente riportato ed approvato dalla Convenzione Urbanistica denominata “La Lobbra” del 28 novembre 2002 – Notaio Rita Maria Fiumara Rep. 29120 Racc. 8596 – sottoscritta tra il Comune di Bracciano e i residenti del Piano di Lottizzazione convenzionato approvato dal Comune di Bracciano con delibera n° 79 del 10 settembre 1997. in tali atti la Via del Sassone è riportata quel strada pubblica essendo, al contrario, strada privata di proprietà di terzi. La Variante in oggetto, pertanto, non è rivolta alla pianificazione di futuri assetti urbanistici del territorio, quanto piuttosto a “sanare” una situazione di fatto pregressa ed è pertanto illegittima.”

Le sentenze e quanto altro emerge dalle vicende giudiziarie che vedono coinvolte ex politici e funzionari del Comune rispondono anche alla domanda dei Consiglieri di conoscere chi “comanda davvero a Bracciano”.

A Bracciano comandano ancora funzionari Responsabili di Area o già Responsabili di Area, coinvolti in procedimenti penali, che sino a ieri hanno condiviso con l’ex Giunta le difese legali in tale sedi, per poi vedersele revocare, che ancora oggi interferiscono e ingeriscono nella gestione di procedimenti amministrativi che potrebbero rilavare pericolosi per i loro difese in sede penale, quei funzionari che il P.M. definisce “fedeli” e che avendo perso, come sostiene il P.M. (rgnr 3731/14) le coperture politiche che ne garantivano l’immunità e impunità anche da procedimenti disciplinari, si devono confrontare oggi con atti di indirizzo di una diversa Giunta, quale la ricostruzione dei fascicoli che se attuate poterebbero avere ripercussioni non solo su indagini e processi in corso, ma anche su quai procedimenti per i quali hanno ottenuto un decreto di non luogo a procedere e che non essendo una sentenza definitiva può essere riaperto alla luce di nuove prove.

A Bracciano comandano quei Consiglieri della attuale minoranza e di maggioranza, che per tutelare interessi e favori personali ricevuti da quegli stessi funzionari “fedeli” li difendono non permettendo la nomina della Commissioni di inchiesta o, che, come i Consiglieri Gentili e Mango, a seguito della richiesta presentata dagli altri tre consiglieri della minoranza con cui oggi firmano l’articolo, non aderiscono e non permettono la convocazione di un Consiglio Comunale aperto per paura e timore di quello che poteva emergere, anche per i loro compagni di partito coinvolti in processi e vicende penali o all’attenzione della Corte dei Conti.

A Bracciano comanda la distorta informazione che taluni Consiglieri della minoranza danno ai cittadini, contrapposta all’ assoluta incapacità di una Giunta che non è in grado fare informazione, ad esempio a fronte delle precedenti euforiche esternazioni mediatiche degli ex amministratori della Giunta Sala, che avevano decretato illegittimamente e illecitamente la decadenza da Consigliere dell’ Attuale Sindaco, per non essere stati rinviati a Giudizio e considerarsi già assolti dall’abuso, a seguito della riforma della Cassazione del decreto di archiviazione, il Decreto di rinvio a Giudizio di tutti gli ex Consiglieri del Comune di Bracciano e il Segretario Generale che avevano votato la decadenza del Consigliere Tondinelli, disposto dal GUP il giorno prima del Consiglio, non si rinviene nessuna traccia mediatica della notizia.

Non mi sorprenderebbe il fatto che, qualora si proceda alla convocazione di un Consiglio per la mia audizione,diversi Consiglieri risultassero assenti nella seduta.

Bracciano 01 ottobre 2017 “il cittadino” dott. Arturo Cimaglia