Appalto igiene urbana: Massimi perde il ricorso contro il Comune di Ladispoli • Terzo Binario News

Appalto igiene urbana: Massimi perde il ricorso contro il Comune di Ladispoli

Ott 24, 2019 | Ladispoli

Il Tribunale amministrativo del Lazio con sentenza dello scorso 15 ottobre ha rigettato il ricorso dell’Azienda Massimi.

L’attuale gestore del servizio di igiene urbana aveva infatti avanzato un ricorso contro il Comune di Ladispoli e la Città Metropolitana di Roma chiedendo l’annullamento “Del Bando di Gara di Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani n. 2019/S 086 – 206488, avente ad oggetto il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel Comune di Ladispoli, suddiviso in un unico lotto, della durata di mesi 84 e per un valore stimato di euro 42.557.507,70 IVA esclusa” oltre che degli “allegati al predetto Bando di gara” e del “Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ladispoli n. 60 del 27/03/2019, contenente deliberazione di pari numero e data, avente ad oggetto l’approvazione del progetto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani con implementazione della tariffa puntuale – affidamento del servizio da espletarsi attraverso gara di appalto ad evidenza pubblica per la durata di anni 7 (sette), redatto dal progettista incaricato E.S.P.E.R. S.r.l. di Torino”.

Diverse le motivazioni da parte di Massimi nel ricorso tra cui “l’anticipata pubblicazione da parte della I.A. di tutta la documentazione di gara, prima della pubblicazione del Bando medesimo”, e il fatto che il Comune non abbia “ricompreso nell’elenco del personale allegato alla documentazione di gara n. 3 unità lavorative”, ossia Massimi Alessandro, Massimi Simone e Massimi Davide che, secondo il Comune “in quanto anche titolari di quote di partecipazione al capitale sociale della ricorrente, non potrebbero essere considerati come dipendenti della stessa”.

Il Tar del Lazio ha tuttavia rigettato il ricorso sottolineando che “la ricorrente non fornisce elementi utili a comprendere come e perché le previsioni contestate e i chiarimenti concessi abbiano impedito la formulazione da parte sua di una offerta adeguata, visto che anch’essa è tra i partecipanti alla gara, né come sia stato in concreto violato il principio della par condicio tra i concorrenti”.