L’aumento del numero dei migranti negli ultimi anni ha portato dei cambiamenti non solo alla società italiana, ma anche agli immigrati arrivati in Italia con i primi flussi e che erano riusciti con tanti sacrifici ad ottenere una relativa stabilità lavorativa, economica e un discreto status sociale.
I nuovi migranti arrivati in seguito alla caduta del comunismo nell’Est Europa, alle guerre e alle crisi economiche in diversi Paesi del mondo sono stati percepiti dai “vecchi migranti” come una minaccia al loro status. Le ragioni sono oggettive: la concorrenza nell’ambito lavorativo, l’aumento della paura e dell’intolleranza da parte dei cittadini Italiani verso tutti i migranti senza distinzione ecc.
Con l’ingresso nella Comunità Europea dei Paesi di provenienza di alcune delle comunità più numerose presenti in Italia, gli “extracomunitari” si sono visti “sorpassati” sul piano dei diritti dai “nuovi arrivati”, i quali sono stati facilitati in quanto comunitari. Ma le “rivalità” non mancano neanche tra quest’ultimi. Alcuni, ad esempio, considerano i polacchi essere stati “protetti”, per la presenza di Papa Wojtyła, dalle campagne mediatiche che sono toccate ad alcuni migranti che, a rotazione, hanno fatto da capro espiatorio.
Questa guerra tra poveri, unita alla poca o totale conoscenza del tema, hanno portato a percepire la posizione dei comunitari esageratamente privilegiata. Cerchiamo con l’aiuto di Sergio Briguglio, esperto di politica dell’immigrazione, di chiarire alcuni aspetti legislativi per fare un quadro della realtà dei fatti.
Tra i Paesi Ue c’è un accordo di libera circolazione che permette al cittadino comunitario di entrare sul territorio di uno dei Paesi membri senza visto. Quanto tempo può soggiornare e a quali condizioni?
I cittadini comunitari in possesso di un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato membro di appartenenza hanno diritto di ingresso e di soggiorno in Italia per un periodo di durata non superiore a 3 mesi.
I cittadini comunitari possono soggiornare in Italia per più di 3 mesi senza dover dimostrare i requisiti richiesti ai cittadini extracomunitari?
Il cittadino comunitario ha diritto di soggiorno in Italia per periodi di durata superiore a 3 mesi se soddisfa una delle seguenti condizioni:
- è lavoratore subordinato o autonomo nel territorio dello Stato
- dispone, per se e per i suoi familiari di risorse economiche che consentano al nucleo familiare di non diventare un onere per l’assistenza sociale durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria, o titolo equivalente; nel caso in cui l’attività principale del cittadino comunitario sia data dal seguire un corso di studio o di formazione professionale presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la disponibilità di risorse e’ attestata mediante dichiarazione o altra documentazione idonea
In situazioni di disoccupazione conserva il diritto di soggiorno?
Il cittadino comunitario titolare di diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi in quanto lavoratore subordinato o autonomo conserva il diritto di soggiorno quando
- e’ temporaneamente inabile al lavoro per infortunio o malattia
- e’ in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata e ha reso, al Centro per l’impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; in caso di disoccupazione sopravvenuta al termine di un contratto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a un anno o prima che sia stato maturato un anno di soggiorno, lo status di lavoratore subordinato permane per un anno; l’interessato non può comunque essere obbligato a lasciare il territorio dello Stato membro ospitante se dimostra di essere effettivamente in cerca di lavoro con effettive possibilità di trovarlo.
- segue un corso di formazione professionale; salvo il caso di disoccupazione involontaria, lo status di lavoratore subordinato permane a condizione che esista un collegamento tra il corso di formazione e l’attività precedentemente svolta.
Qualora il Comune rilevi l’assenza o il venir meno dei requisiti di soggiorno cosa succede?
Se nell’ambito del procedimento d’iscrizione anagrafica si verifichi che non sussistono i requisiti per il diritto di soggiorno di durata superiore a tre mesi l’amministrazione adotta un provvedimento di rifiuto dell’iscrizione. È ammesso il ricorso davanti al tribunale ordinario.
Il ricorso da parte di un cittadino comunitario o dei suoi familiari al sistema di assistenza sociale costituisce causa di allontanamento?
Non automaticamente, ma deve essere valutato caso per caso; l’effettiva erogazione di aiuti assistenziali pubblici è rilevante ai fini della valutazione relativa al fatto che il cittadino sia un onere eccessivo per l’assistenza pubblica. In ogni caso, il cittadino comunitario e i suoi familiari non possono essere allontanati dal territorio dello Stato, salvo che per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, se risulta soddisfatta una delle seguenti condizioni:
- il cittadino comunitario ha lo status di lavoratore autonomo o subordinato;
- il cittadino comunitario ha fatto ingresso in cerca di lavoro ha reso, al Centro per l’impiego, la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e non e’ stato escluso dalla condizione di disoccupazione.
Ci sono differenze tra i cittadini comunitari entrati in Italia da poco tempo e quelli che soggiornano da tanti anni?
Se soggiorna legalmente in Italia per cinque anni continuativi, caratterizzati dal possesso dei requisiti che consentono di beneficiare del diritto di soggiorno, il cittadino comunitario acquista il diritto di soggiorno permanente (non subordinato alle condizioni previste per il diritto di soggiorno temporaneo). Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dall’Italia di durata superiore a 2 anni consecutivi.