Il blocco era stato effettuato dalla Giardia di Finanza
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Il Giudice Designato Cons. Antonio Di Stazio
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio iscritto al n. 78709 del registro di
segreteria, relativamente alla conferma, modifica o
revoca del sequestro in corso di causa autorizzato dal
Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte
dei Conti per la Regione Lazio, su istanza della
Procura regionale presso la Sezione medesima, con
decreto del 16 febbraio 2021;
Esaminati gli atti della causa;
Uditi, all’udienza del 30 marzo 2021, con l’assistenza
del segretario dott.ssa Daniela Martinelli, il
relatore G.D. Cons. Antonio Di Stazio, il Pubblico
Ministero nella persona del V.P.G. Massimo Perin,
l’Avv. Domenico Tomassetti per il convenuto Carlo
Micchi, gli avv.ti Antonio Buonfiglio e Antonio
2
Martinoli per il convenuto Riccardo Rapalli.
Premesso in
FATTO
- La Procura regionale per il Lazio rappresenta,
nell’invito a dedurre e nell’atto di citazione, che il
Comune di Civitavecchia, in veste di socio unico,
aveva affidato all’impresa HCS, fino all’8/9/2017, con
la speciale procedura di scelta del contraente “in
house providing”, il servizio di raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti urbani, che la predetta HCS
svolgeva attraverso l’impresa controllata “Città
pulita S.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale
ordinario di Civitavecchia con sentenza n. 37 del
17/10/2018.
Assume la Procura che con deliberazione di Giunta
Municipale n. 451 del 31/7/2002 il Comune di
Civitavecchia aveva altresì affidato alla società HCS
il servizio di riscossione della Tassa di Igiene
Ambientale (di seguito “TIA”).
1.1. A seguito di articolato esposto del 19 gennaio
2018 a firma del dott. Salvatore Andrea Renda, ex
dirigente di HCS, veniva segnalata alla Guardia di
Finanza di Civitavecchia e alla Procura regionale
3
presso questa Sezione giurisdizionale, la mancata
riscossione della Tassa di Igiene Ambientale (di
seguito “TIA”) c.d. “suppletiva” relativa all’anno
d’imposta 2012, rappresentando come il mancato avvio
dell’azione esecutiva, nei confronti dei cittadini
morosi, avesse determinato la decadenza del diritto di
riscossione di detto credito tributario, con
conseguente danno per il Comune di Civitavecchia pari
a circa 2.000.000,00 di euro.
1.2. All’esito delle indagini delegate e previa
emissione di rituale invito a dedurre, con atto di
citazione datato 8 febbraio 2021 la Procura regionale
ha convenuto in giudizio i sigg.ri:
– MICCHI Carlo Augusto Maria (C.F. MCCCRL56B21D969O),
nato a Genova il 21/2/1956, nella qualità, all’epoca
dei fatti in contestazione, di liquidatore
dell’impresa a controllo pubblico del Comune di
Civitavecchia “Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.”;
– RAPALLI Riccardo (C.F. RPLRCR70A17H501S), nato a
Roma il 17/1/1970, nella qualità, all’epoca dei fatti
in contestazione, di soggetto in rapporto di servizio
con il Comune di Civitavecchia e titolare del potere
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di controllo analogo ex art. 113 del D. Lgs. n. 267
del 2000 relativamente alla gestione dell’impresa
“Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.”,
per sentirli condannare al pagamento, in favore del
Comune di Civitavecchia, della somma complessivamente
pari ad € 1.400.000,00, di cui:
– € 980.000,00, pari al settanta per cento del
totale, da ascriversi in capo al dott. Carlo MICCHI a
titolo di dolo contrattuale ovvero, in subordine, di
dolo eventuale ovvero, in via ulteriormente gradata, a
titolo di colpa grave;
– € 420.000,00, pari al trenta per cento del
totale, da ascriversi in capo al dott. Riccardo
RAPALLI a titolo di colpa grave;
ovvero della diversa somma che risulterà in corso
di causa, mantenendo inalterate le proporzioni tra i
convenuti, aumentata di rivalutazione monetaria,
interessi legali e spese del giudizio.
1.3. Secondo la Procura regionale i predetti convenuti
sono responsabili di avere arrecato al Comune di
Civitavecchia, con le rispettive condotte omissive, il
sopra precisato danno erariale patrimoniale diretto
per non avere esperito in tempo utile la procedura di
5
riscossione coattiva del credito tributario di €
2.000.000,00, vantato dal predetto Ente locale,
determinando la decadenza della pretesa impositiva per
il decorso triennale del termine di legge. - Con il medesimo atto di citazione la Procura
regionale ha contestualmente chiesto al Presidente
della Sezione di autorizzare il sequestro conservativo
dei beni mobili ed immobili di proprietà dei predetti
convenuti, fino alla concorrenza del credito ritenuto
realmente esistente dalla Procura regionale sulla base
degli accertamenti eseguiti, alla luce della gravità
dei comportamenti posti in essere dai convenuti e
dell’entità del danno, che potrebbe non trovare
ristoro al termine del giudizio di responsabilità.
Quanto al fumus boni iuris, la Procura regionale ne
adduce la sussistenza sulla base della prova dei fatti
illeciti sopra menzionati e del conseguente danno
erariale, del dolo e/o colpa grave dei soggetti
ritenuti responsabili nonché in considerazione della
particolare gravità delle condotte contestate.
Riguardo al periculum in mora, la Procura ritiene che
esso sia rinvenibile nell’entità delle voci di danno,
6
unitamente al fatto che le dimensioni del credito
erariale sono di molto superiori alle somme che si
assume poter acquisire dagli elementi patrimoniali
degli odierni convenuti, donde il rischio concreto di
un’eventuale sentenza di condanna inutiliter data. - Con decreto del 16 febbraio 2021, notificato
all’inizio di marzo 2021, il Presidente della Sezione
ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti
dei soggetti convenuti, fissando contestualmente per
la data odierna l’udienza in camera di consiglio
innanzi a questo Giudice, designato per la conferma,
modifica o revoca del sequestro medesimo. - Si è costituito, nella presente fase cautelare, il
dott. Riccardo Rapalli, con il patrocinio degli Avv.ti
Antonio Buonfiglio, Anna Maria De Santis e Antonio
Martinoli, i quali contestano sotto vari profili la
fondatezza dell’azione erariale eccependo
preliminarmente l’intervenuta decadenza della società
partecipata dal Comune di Civitavecchia della potestà
di accertamento della “TIA 2012”. Adduce la Difesa che
nel 2009 l’Amministrazione comunale prendeva atto che
il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani nell’anno 2008 era stato
7
superiore alle entrate derivanti dal pagamento della
Tariffa di Igiene Ambientale e, di riflesso, ne
disponeva un aumento al fine di recuperare lo
sbilanciamento finanziario quantificato nella somma di
€ 2.683.846,68, esattamente corrispondente alla
sperequazione tra costi e ricavi verificatasi
nell’annualità precedente.
In altri termini, la cosiddetta “TIA 2012” trovava il
suo unico fondamento nella delibera di Giunta Comunale
n. 89 del 16 marzo 2009, che aveva stabilito: «[…]
di prendere atto della maggiore incidenza dei costi
trasferiti da Etruria Servizi S.p.A. che comporta una
variazione determinata nell’anno 2008 incidendo sulla
parametrazione della tariffa per l’anno 2009 che
subirà un incremento di € 2.683.846,68».
Secondo la prospettazione difensiva, indipendentemente
dalla qualificazione come “TIA 2012”, l’integrazione
del tributo concerne unicamente la TIA suppletiva
dell’anno 2008. Partendo da tale presupposto, si
adduce che la potestà di accertare la cosiddetta “TIA
2012” sia scaduta improrogabilmente il 31 dicembre
2013, atteso che, a norma all’art. 1, comma 161, della
8
legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Gli avvisi di
accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
dovuto essere effettuati».
Ne consegue, secondo la prospettazione della Difesa,
che avendo assunto la carica di Dirigente del Servizio
finanziario del Comune di Civitavecchia nel mese di
settembre del 2014, quando era ormai perento il
termine decadenziale per avviare il procedimento di
riscossione del tributo per cui è causa, al dott.
Rapalli non è in alcun modo imputabile la causazione
del preteso danno erariale.
In secondo luogo, la Difesa del Rapalli eccepisce
l’improcedibilità dell’atto di citazione per
intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione di
danno, non ricorrendo la fattispecie dell’occultamento
doloso del danno e in assenza di qualsivoglia atto
interruttivo. Si assume a tale riguardo che il
Procuratore regionale avrebbe dovuto esercitare
l’azione entro il 31 dicembre 2018 o, al più,
nell’ipotesi in cui il termine di accertamento e
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riscossione venga fatto coincidere con quello di
adozione della deliberazione istitutiva della tariffa
(anno 2009), entro il 31 dicembre 2019, atteso che, a
fronte di un esposto-denuncia dell’allora Sindaco di
Civitavecchia datato 2 agosto 2012, l’invito a dedurre
è stato notificato il 30 maggio 2020, a distanza di
oltre sette anni dalla ricezione della notitia damni.
In conclusione, la Difesa del Rapalli chiede, in via
principale, la revoca dell’autorizzato sequestro
conservativo per assenza dei necessari requisiti del
fumus boni iuris e del periculum in mora e, nel
merito, che venga dichiarata l’improcedibilità
dell’azione per intervenuta prescrizione ovvero la non
imputabilità al dott. Rapalli dell’eventuale danno o,
comunque, l’infondatezza dell’atto di citazione a suo
carico. - All’odierna udienza camerale, il Pubblico Ministero
si riporta agli atti e insiste per la conferma del
disposto sequestro. Quanto al fumus boni iuris, fa
presente che la mancata riscossione della somma
contestata comporta per l’amministrazione
un’importante perdita di risorse necessarie per il
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servizio raccolta rifiuti. Quanto al periculum in
mora, il P.M. richiama la consolidata giurisprudenza
della Corte dei conti, e segnatamente la sentenza
della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 106 del
28/4/2014, ove si ravvisa tale requisito sia sotto il
profilo oggettivo dell’entità del presunto danno
erariale rispetto alla capacità reddituale del
soggetto ed alla consistenza del suo patrimonio, sia
sotto quello soggettivo relativo al comportamento
processuale ed extraprocessuale dell’indagato. Il
Procuratore aggiunge che nella vicenda in esame è
venuta meno quella diligenza qualificata che era
necessaria per la riscossione di detto tributo e
ritiene sussistenti tutte le condizioni necessarie per
la conferma della misura cautelare.
5.1. L’avv. Antonio Buonfiglio, in rappresentanza e
difesa del dott. Rapalli, richiama le argomentazioni
espresse nella memoria depositata nella presente sede
cautelare ed evidenzia la mancanza di qualsiasi
verosimiglianza di fumus nei confronti del suo
assistito nonché l’intervenuta prescrizione
dell’azione di responsabilità. Conclude chiedendo la
revoca del sequestro e, nel merito, salvo meglio
11
argomentare, chiede che sia dichiarata la non
imputabilità del suo assistito ovvero
l’improcedibilità della domanda per intervenuta
prescrizione.
5.2. L’avv. Domenico Tomassetti, in rappresentanza e
difesa del convenuto Micchi, pur rinviando all’udienza
dell’8 luglio p.v. le deduzioni difensive sul merito
della domanda attorea e richiamando le deduzioni
presentate nella fase preprocessuale, in relazione al
danno grave ed irreparabile e agli effetti del
sequestro rispetto alla sentenza di merito, evidenzia
che con il decreto autorizzativo sono stati sottoposti
a sequestro una metà dell’immobile sito in Roma in via
Carlo Tivaroli n. 5 ed una metà dell’immobile sito in
Roma via degli Artificieri n. 26; chiarisce che si
tratta della prima casa di abitazione del Micchi e
dell’annesso box, in quanto via degli Artificieri è
dietro l’angolo rispetto a via Tivaroli ed evidenzia
che, peraltro, detta prima casa è gravata da una
separazione giudiziale, essendo l’altra metà intestata
alla moglie. Contesta, quindi, l’adozione della misura
cautelare avente ad oggetto tale immobile, rispetto al
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quale, nella denegata ipotesi in cui venisse
riconosciuta la responsabilità del Micchi, si potrebbe
iscrivere al più un’ipoteca giudiziale; non ha
obiezioni da formulare rispetto al motociclo Honda,
anch’esso oggetto del decreto autorizzativo.
Quanto al merito, il predetto difensore si associa a
quanto rappresentato dalla Difesa del convenuto
Rapalli nel senso che comunque trattasi della TIA
suppletiva 2008, precisando che anche per il Micchi è
venuto a cessare il nesso causale.
Considerato in
DIRITTO - Va, in primo luogo, scrutinata l’eccezione di
prescrizione dell’azione erariale, sollevata dalla
Difesa del Rapalli.
L’art. 1, co. 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20,
dispone che “Il diritto al risarcimento del danno si
prescrive, in ogni caso, in cinque anni, decorrenti
dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,
ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,
dalla data della sua scoperta”.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei
conti, l’espressione “verificazione” del fatto
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dannoso, dal quale decorre in via generale il termine
di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 1,
comma 2, L. 20/1994, comprende non soltanto la
condotta illecita ma anche l’effetto lesivo che ne
deriva, potendo i due eventi coincidere ma, talvolta,
anche essere distanziati nel tempo, e in questa ultima
ipotesi ciò che rileva è la seconda componente
(l’effetto lesivo della condotta).
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale,
secondo un orientamento altrettanto consolidato in
seno alla giurisprudenza contabile (cfr. ex multis,
Corte dei conti, Sez. III App., 20 aprile 2015, n.
242), dal quale non vi è motivo di discostarsi,
l’exordium praescriptionis dell’azione erariale va
individuato nel momento in cui l’Amministrazione
danneggiata (o la Procura regionale della Corte dei
conti, in sua vece) avrebbe potuto, in concreto, far
valere il proprio diritto di credito, ai sensi
dell’art. 2935 c.c., e cioè nel momento in cui la
stessa, avendo acquisito l’effettiva conoscenza dei
fatti commessi in danno al proprio patrimonio, avrebbe
potuto porre in essere ogni conseguenziale iniziativa
14
per la tutela dei propri interessi (v. SS.RR. sent. n.
63/96/A del 3 luglio 1996).
Sul punto la Suprema Corte ha costantemente affermato
(ex multis, Cass. civ., 28 luglio 2000 n. 9927, 9
maggio 2000 n. 5913, 4 gennaio 1993 n. 13, 5 luglio
1989 n. 3206, 18 maggio 1987 n. 4532; Sez. Lavoro, 29
agosto 2003, n. 12666) che “nel caso in cui la
percezione del danno non sia così manifesta ed
evidente, il termine di prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da fatto illecito, al pari di
quello dipendente da responsabilità contrattuale,
sorge non tanto dal momento in cui il fatto del terzo
determina ontologicamente il danno all’altrui diritto,
bensì dal momento in cui la produzione del pregiudizio
si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente
percepibile e conoscibile”.
Facendo applicazione al caso di specie del suesposto
principio di diritto, questo giudicante ritiene che,
nel caso di specie, pur non ricorrendo la fattispecie
dell’occultamento doloso -in assenza di prova, allos
tato degli atti, dell’adozione, da parte degli odierni
convenuti, di atti o comportamenti specificamente
volti a prevenire la scoperta di un danno ancora “in
15
fieri” oppure a nascondere un danno ormai prodotto
(cfr. Corte dei Conti, Sez. III App., 14.12.2006 n.
474)- il dies a quo per la decorrenza del termine
prescrizionale deve essere individuato, per la
fattispecie di danno erariale per cui è processo,
nella data di ricezione, da parte della Procura
regionale, della nota della Guardia di Finanza di
Civitavecchia prot. 0563018 del 04.12.2018, con la
quale si trasmettevano alla Procura le risultanze
degli atti di indagine svolti a seguito della
ricezione dell’esposto a firma del dott. Salvatore
Renda, datato 19.01.2018, concernente la mancata
riscossione, da parte della Holding HCS srl in
liquidazione, della cosiddetta “TIA 2012”.
Così determinato il dies a quo, il termine
prescrizionale dell’azione di danno erariale è stato
validamente interrotto, ai sensi dell’art. 67 c.g.c.,
dall’invito a dedurre emesso dalla Procura regionale
in data 10.01.2020, notificato al dott. Micchi il
7.02.2020 e al dott. Rapalli il 30.05.2020.
16
Alla luce di quanto sopra osservato, l’eccezione di
prescrizione si appalesa infondata e va, pertanto,
respinta. - E’, invece, fondata la censura con la quale si
eccepisce la prescrizione (rectius decadenza) della
Holding HCS srl dalla potestà di accertare e
riscuotere, in nome e per conto del Comune di
Civitavecchia, la cosiddetta “TIA 2012”.
7.1. Già nelle deduzioni difensive gli intimati Micchi
e Rapalli avevano sollevato l’intervenuta prescrizione
(rectius decadenza) di HCS e, per il tramite di essa,
il Comune di Civitavecchia dal potere di accertamento
della TIA 2012, sull’assunto che il tributo così
denominato si riferisse all’anno d’imposta 2008.
In effetti, con la delibera della Giunta Comunale n.
89 del 16 marzo 2009 il predetto ente locale disponeva
una nuova parametrazione tariffaria per l’anno 2009,
per far fronte ai maggiori costi del servizio
intervenuti l’anno precedente, prevedendo un gettito
complessivo pari ad € 2.683.846,68. Nella stessa
deliberazione viene evidenziato come, a fronte delle
risultanze di uno studio dettagliato condotto in
relazione all’esercizio antecedente, fosse emersa
17
«[…]una mancata perequazione tra costi e ricavi per
il servizio di igiene ambientale pari ad €
2.683.846,68 […]», così che si rende(va) necessario
procedere a «[…]un adeguamento delle tariffe per
l’anno 2009 onde assicurare la copertura del divario
tra costi/ricavi ai sensi dell’Allegato n. 1 del
D.P.R. n. 158/1999, il quale prevede che la Tariffa
venga determinata, anno per anno, in relazione ai
costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i
rifiuti solidi urbani dell’anno precedente […]».
Con deliberazione n. 213 del 30.06.2009, il Consiglio
comunale di Civitavecchia approvava, di conseguenza,
ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 158/1999, il Piano
finanziario – T.I.A. per l’anno 2009, quantificando in
€ 2.683.846,68 l’importo necessario per assicurare la
copertura del fabbisogno finanziario del 2009.
Da ciò il successivo inserimento, nel bilancio 2012
della Holding HCS srl, del credito di € 2.683.846,68
vantato nei confronti della cittadinanza -comunque
riferibile, come già detto, all’integrazione della TIA
2008, per effetto della parametrazione della tariffa
disposta dal Comune nell’anno 2009- inserimento che ha
18
poi determinato l’impropria qualificazione del tributo
come “TIA 2012”, dovendosi più correttamente
denominare “TIA suppletiva 2008”.
7.2. Conseguentemente, il termine (quinquennale) per
accertare tale tributo va individuato a norma
dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006,
n. 296 (recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)”, il quale, modificando i termini di
decadenza per i tributi locali, ha stabilito che
«[…]gli enti locali, relativamente ai tributi di
propria competenza, procedono alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
ritardati versamenti, nonché all’accertamento
d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo
posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento
in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il
versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
effettuati».
19
In effetti, nel caso di specie, non ricorrono neppure
gli estremi della rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti da parte dei contribuenti, trattandosi
piuttosto di integrazioni tariffarie disposte
autoritativamente dall’ente locale nell’esercizio
2009, al fine di assicurare la copertura
dell’accertato divario tra costi e ricavi verificatosi
nell’esercizio 2008, a norma del D.P.R. n. 158/1999 –
Allegato 1.
In effetti, al punto 1, Allegato 1, del citato D.P.R.
è previsto che l’anzidetta copertura debba essere
attuata nell’esercizio di competenza.
Relativamente ai costi operativi del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, le Linee guida elaborate
nel 2013 dal Ministero delle Finanze (“LINEE GUIDA PER
LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER
L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE) precisano che “il
riferimento alle norme del bilancio implica una serie
di conseguenze. Innanzitutto impone il rispetto dei
fondamentali principi di:
a. chiarezza, verità e correttezza (art. 2423 c.c.);
20
b. inerenza, in forza del quale il costo deve
risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del
servizio di igiene urbana o delle altre attività
dirette all’applicazione della tariffa all’utenza e
non ad altri scopi (3);
c. competenza (art. 2423-bis, c.c.), in forza del
quale ogni costo rileva temporalmente non già in base
al principio di cassa, ossia in relazione al momento
in cui viene sopportato il relativo esborso
finanziario, ma in relazione al momento di maturazione
del fatto gestionale sotteso (art. 109, comma 1, del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); non è così
rilevante, ad es., quando corrispettivo di un bene o
un servizio viene materialmente versato, ma piuttosto
quando essi vengono impiegati nelle attività operative
di gestione dei rifiuti.”.
7.3. Per le suesposte considerazioni questo Giudice
ritiene che la cosiddetta “TIA 2012” non è altro che
la TIA suppletiva 2008, solo diversamente (e
impropriamente) denominata. Tale (impropria)
denominazione non è tuttavia idonea a sottrarre il
credito tributario al regime suo proprio, con riguardo
21
sia alla potestà di accertamento che a quella
successiva di riscossione.
Non v’è alcun dubbio in ordine all’applicabilità del
termine quinquennale di decadenza per l’accertamento
della TIA e, in generale, dei tributi locali (cfr., ex
multis, Cass. Sez. V, sent. 2.03.2016, n. 22224; id.
sent. 23.11.2018, n. 30362, ove si precisa che “i
tributi locali si prescrivono nel termine di cinque
anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal
giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente
notificato al contribuente, ai sensi dell’art. 2948
c.c., n. 4, sì come già affermato dalla Cassazione,
con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto
riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo
smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo
pubblico, per concessione di passo carrabile,
contributi di bonifica)”.
Orbene, il più volte citato tributo suppletivo (TIA
2012) è sorto -per quanto sopra osservato- nell’anno
2009 anche in relazione all’esercizio 2008, ragion per
cui il termine quinquennale del potere di accertamento
va fatto decorrere dall’esercizio successivo a quello
22
in cui sono venuti ad esistenza gli elementi
costitutivi del credito in parola, e cioè nell’anno
2009, allorquando il Comune di Civitavecchia ha
approvato l’integrazione della tariffa del servizio di
gestione dei rifiuti urbani in base all’accertato
divario tra costi e ricavi verificatosi nell’esercizio
2008.
Ne consegue che il potere di accertare la “TIA 2012”
si è irrimediabilmente consumato per decadenza alla
data del 31 dicembre 2014. - E’ quindi a tale data che vanno rapportate le
condotte omissive addebitate ai convenuti Micchi e
Rapalli, che secondo la Procura regionale avrebbero
determinato la decadenza del diritto di riscossione di
detto credito tributario, con conseguente danno da
mancato introito, nelle casse del Comune di
Civitavecchia, pari a circa 2.000.000,00 di euro.
Dagli atti di causa emerge incontestabilmente che il
dott. Micchi ha assunto la funzione di liquidatore
della Società HCS il 15 settembre 2014, mentre nello
stesso mese di settembre 2014 il dott. Rapalli ha
assunto la carica di Dirigente del Servizio
finanziario del Comune di Civitavecchia, servizio che
23
includeva il compito di esercitare il controllo
analogo nei confronti delle società partecipate dal
Comune.
8.1. Il brevissimo tempo intercorso tra l’assunzione
delle funzioni da parte dei predetti convenuti
(settembre 2014) e la consumazione (al 31 dicembre
2014) del termine decadenziale per l’accertamento
della “TIA 2012” esclude in radice, secondo questo
Giudice -sulla base della cognizione sommaria propria
di questa fase cautelare e salvo diversa valutazione
del giudice di merito- qualsiasi imputabilità ai
convenuti medesimi del preteso danno erariale, con
conseguente insussistenza del requisito del fumus boni
juris, necessario per accedere all’invocata tutela
cautelare.
Le suesposte considerazioni inducono questo Giudice a
revocare il sequestro conservativo disposto dal
Presidente della Sezione con decreto del 16 febbraio
2021.
Ai sensi degli artt. 7 c.g.c. e 669-octies c.p.c. non
vi è luogo a pronuncia sulle spese di questa fase
cautelare, demandata alla sentenza decisoria del
24
merito.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 74 e 75 c.g.c.;
il Giudice Designato così provvede:
– REVOCA il sequestro conservativo disposto nel
procedimento in epigrafe, con decreto emesso in data
16 febbraio 2021 dal Presidente della Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
Lazio, su istanza del Procuratore regionale presso la
medesima Sezione, nei confronti di:
– MICCHI Carlo Augusto Maria (C.F. MCCCRL56B21D969O);
– RAPALLI Riccardo (C.F. RPLRCR70A17H501S);
come sopra generalizzati;
– DISPONE che, a cura della Segreteria, copia della
presente ordinanza sia comunicata al Procuratore
Regionale che ne curerà la notifica alle parti
costituite, per il tramite dei rispettivi difensori al
domicilio eletto, nonché ai soggetti interessati
all’esecuzione.
Spese al giudizio di merito.
Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo
2021, svoltasi da remoto mediante l’applicativo
Microsoft Teams.
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IL GIUDICE DESIGNATO
Cons. Antonio Di Stazio
f.to digitalmente