La Corte dei Conti revoca il sequestro per Micchi e Rapalli: il caso della Tia 2012 di Civitavecchia • Terzo Binario News

La Corte dei Conti revoca il sequestro per Micchi e Rapalli: il caso della Tia 2012 di Civitavecchia

Mag 8, 2021 | Civitavecchia, Ladispoli, Roma

Il blocco era stato effettuato dalla Giardia di Finanza

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
Il Giudice Designato Cons. Antonio Di Stazio
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio iscritto al n. 78709 del registro di
segreteria, relativamente alla conferma, modifica o
revoca del sequestro in corso di causa autorizzato dal
Presidente della Sezione Giurisdizionale della Corte
dei Conti per la Regione Lazio, su istanza della
Procura regionale presso la Sezione medesima, con
decreto del 16 febbraio 2021;
Esaminati gli atti della causa;
Uditi, all’udienza del 30 marzo 2021, con l’assistenza
del segretario dott.ssa Daniela Martinelli, il
relatore G.D. Cons. Antonio Di Stazio, il Pubblico
Ministero nella persona del V.P.G. Massimo Perin,
l’Avv. Domenico Tomassetti per il convenuto Carlo
Micchi, gli avv.ti Antonio Buonfiglio e Antonio
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Martinoli per il convenuto Riccardo Rapalli.
Premesso in
FATTO

  1. La Procura regionale per il Lazio rappresenta,
    nell’invito a dedurre e nell’atto di citazione, che il
    Comune di Civitavecchia, in veste di socio unico,
    aveva affidato all’impresa HCS, fino all’8/9/2017, con
    la speciale procedura di scelta del contraente “in
    house providing”, il servizio di raccolta, trasporto e
    smaltimento dei rifiuti urbani, che la predetta HCS
    svolgeva attraverso l’impresa controllata “Città
    pulita S.r.l.”, dichiarata fallita dal Tribunale
    ordinario di Civitavecchia con sentenza n. 37 del
    17/10/2018.
    Assume la Procura che con deliberazione di Giunta
    Municipale n. 451 del 31/7/2002 il Comune di
    Civitavecchia aveva altresì affidato alla società HCS
    il servizio di riscossione della Tassa di Igiene
    Ambientale (di seguito “TIA”).
    1.1. A seguito di articolato esposto del 19 gennaio
    2018 a firma del dott. Salvatore Andrea Renda, ex
    dirigente di HCS, veniva segnalata alla Guardia di
    Finanza di Civitavecchia e alla Procura regionale
    3
    presso questa Sezione giurisdizionale, la mancata
    riscossione della Tassa di Igiene Ambientale (di
    seguito “TIA”) c.d. “suppletiva” relativa all’anno
    d’imposta 2012, rappresentando come il mancato avvio
    dell’azione esecutiva, nei confronti dei cittadini
    morosi, avesse determinato la decadenza del diritto di
    riscossione di detto credito tributario, con
    conseguente danno per il Comune di Civitavecchia pari
    a circa 2.000.000,00 di euro.
    1.2. All’esito delle indagini delegate e previa
    emissione di rituale invito a dedurre, con atto di
    citazione datato 8 febbraio 2021 la Procura regionale
    ha convenuto in giudizio i sigg.ri:
    – MICCHI Carlo Augusto Maria (C.F. MCCCRL56B21D969O),
    nato a Genova il 21/2/1956, nella qualità, all’epoca
    dei fatti in contestazione, di liquidatore
    dell’impresa a controllo pubblico del Comune di
    Civitavecchia “Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.”;
    – RAPALLI Riccardo (C.F. RPLRCR70A17H501S), nato a
    Roma il 17/1/1970, nella qualità, all’epoca dei fatti
    in contestazione, di soggetto in rapporto di servizio
    con il Comune di Civitavecchia e titolare del potere
    4
    di controllo analogo ex art. 113 del D. Lgs. n. 267
    del 2000 relativamente alla gestione dell’impresa
    “Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.”,
    per sentirli condannare al pagamento, in favore del
    Comune di Civitavecchia, della somma complessivamente
    pari ad € 1.400.000,00, di cui:
    – € 980.000,00, pari al settanta per cento del
    totale, da ascriversi in capo al dott. Carlo MICCHI a
    titolo di dolo contrattuale ovvero, in subordine, di
    dolo eventuale ovvero, in via ulteriormente gradata, a
    titolo di colpa grave;
    – € 420.000,00, pari al trenta per cento del
    totale, da ascriversi in capo al dott. Riccardo
    RAPALLI a titolo di colpa grave;
    ovvero della diversa somma che risulterà in corso
    di causa, mantenendo inalterate le proporzioni tra i
    convenuti, aumentata di rivalutazione monetaria,
    interessi legali e spese del giudizio.
    1.3. Secondo la Procura regionale i predetti convenuti
    sono responsabili di avere arrecato al Comune di
    Civitavecchia, con le rispettive condotte omissive, il
    sopra precisato danno erariale patrimoniale diretto
    per non avere esperito in tempo utile la procedura di
    5
    riscossione coattiva del credito tributario di €
    2.000.000,00, vantato dal predetto Ente locale,
    determinando la decadenza della pretesa impositiva per
    il decorso triennale del termine di legge.
  2. Con il medesimo atto di citazione la Procura
    regionale ha contestualmente chiesto al Presidente
    della Sezione di autorizzare il sequestro conservativo
    dei beni mobili ed immobili di proprietà dei predetti
    convenuti, fino alla concorrenza del credito ritenuto
    realmente esistente dalla Procura regionale sulla base
    degli accertamenti eseguiti, alla luce della gravità
    dei comportamenti posti in essere dai convenuti e
    dell’entità del danno, che potrebbe non trovare
    ristoro al termine del giudizio di responsabilità.
    Quanto al fumus boni iuris, la Procura regionale ne
    adduce la sussistenza sulla base della prova dei fatti
    illeciti sopra menzionati e del conseguente danno
    erariale, del dolo e/o colpa grave dei soggetti
    ritenuti responsabili nonché in considerazione della
    particolare gravità delle condotte contestate.
    Riguardo al periculum in mora, la Procura ritiene che
    esso sia rinvenibile nell’entità delle voci di danno,
    6
    unitamente al fatto che le dimensioni del credito
    erariale sono di molto superiori alle somme che si
    assume poter acquisire dagli elementi patrimoniali
    degli odierni convenuti, donde il rischio concreto di
    un’eventuale sentenza di condanna inutiliter data.
  3. Con decreto del 16 febbraio 2021, notificato
    all’inizio di marzo 2021, il Presidente della Sezione
    ha autorizzato il sequestro conservativo nei confronti
    dei soggetti convenuti, fissando contestualmente per
    la data odierna l’udienza in camera di consiglio
    innanzi a questo Giudice, designato per la conferma,
    modifica o revoca del sequestro medesimo.
  4. Si è costituito, nella presente fase cautelare, il
    dott. Riccardo Rapalli, con il patrocinio degli Avv.ti
    Antonio Buonfiglio, Anna Maria De Santis e Antonio
    Martinoli, i quali contestano sotto vari profili la
    fondatezza dell’azione erariale eccependo
    preliminarmente l’intervenuta decadenza della società
    partecipata dal Comune di Civitavecchia della potestà
    di accertamento della “TIA 2012”. Adduce la Difesa che
    nel 2009 l’Amministrazione comunale prendeva atto che
    il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei
    rifiuti solidi urbani nell’anno 2008 era stato
    7
    superiore alle entrate derivanti dal pagamento della
    Tariffa di Igiene Ambientale e, di riflesso, ne
    disponeva un aumento al fine di recuperare lo
    sbilanciamento finanziario quantificato nella somma di
    € 2.683.846,68, esattamente corrispondente alla
    sperequazione tra costi e ricavi verificatasi
    nell’annualità precedente.
    In altri termini, la cosiddetta “TIA 2012” trovava il
    suo unico fondamento nella delibera di Giunta Comunale
    n. 89 del 16 marzo 2009, che aveva stabilito: «[…]
    di prendere atto della maggiore incidenza dei costi
    trasferiti da Etruria Servizi S.p.A. che comporta una
    variazione determinata nell’anno 2008 incidendo sulla
    parametrazione della tariffa per l’anno 2009 che
    subirà un incremento di € 2.683.846,68».
    Secondo la prospettazione difensiva, indipendentemente
    dalla qualificazione come “TIA 2012”, l’integrazione
    del tributo concerne unicamente la TIA suppletiva
    dell’anno 2008. Partendo da tale presupposto, si
    adduce che la potestà di accertare la cosiddetta “TIA
    2012” sia scaduta improrogabilmente il 31 dicembre
    2013, atteso che, a norma all’art. 1, comma 161, della
    8
    legge 27 dicembre 2006, n. 296, “Gli avvisi di
    accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere
    notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
    del quinto anno successivo a quello in cui la
    dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero
    dovuto essere effettuati».
    Ne consegue, secondo la prospettazione della Difesa,
    che avendo assunto la carica di Dirigente del Servizio
    finanziario del Comune di Civitavecchia nel mese di
    settembre del 2014, quando era ormai perento il
    termine decadenziale per avviare il procedimento di
    riscossione del tributo per cui è causa, al dott.
    Rapalli non è in alcun modo imputabile la causazione
    del preteso danno erariale.
    In secondo luogo, la Difesa del Rapalli eccepisce
    l’improcedibilità dell’atto di citazione per
    intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione di
    danno, non ricorrendo la fattispecie dell’occultamento
    doloso del danno e in assenza di qualsivoglia atto
    interruttivo. Si assume a tale riguardo che il
    Procuratore regionale avrebbe dovuto esercitare
    l’azione entro il 31 dicembre 2018 o, al più,
    nell’ipotesi in cui il termine di accertamento e
    9
    riscossione venga fatto coincidere con quello di
    adozione della deliberazione istitutiva della tariffa
    (anno 2009), entro il 31 dicembre 2019, atteso che, a
    fronte di un esposto-denuncia dell’allora Sindaco di
    Civitavecchia datato 2 agosto 2012, l’invito a dedurre
    è stato notificato il 30 maggio 2020, a distanza di
    oltre sette anni dalla ricezione della notitia damni.
    In conclusione, la Difesa del Rapalli chiede, in via
    principale, la revoca dell’autorizzato sequestro
    conservativo per assenza dei necessari requisiti del
    fumus boni iuris e del periculum in mora e, nel
    merito, che venga dichiarata l’improcedibilità
    dell’azione per intervenuta prescrizione ovvero la non
    imputabilità al dott. Rapalli dell’eventuale danno o,
    comunque, l’infondatezza dell’atto di citazione a suo
    carico.
  5. All’odierna udienza camerale, il Pubblico Ministero
    si riporta agli atti e insiste per la conferma del
    disposto sequestro. Quanto al fumus boni iuris, fa
    presente che la mancata riscossione della somma
    contestata comporta per l’amministrazione
    un’importante perdita di risorse necessarie per il
    10
    servizio raccolta rifiuti. Quanto al periculum in
    mora, il P.M. richiama la consolidata giurisprudenza
    della Corte dei conti, e segnatamente la sentenza
    della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 106 del
    28/4/2014, ove si ravvisa tale requisito sia sotto il
    profilo oggettivo dell’entità del presunto danno
    erariale rispetto alla capacità reddituale del
    soggetto ed alla consistenza del suo patrimonio, sia
    sotto quello soggettivo relativo al comportamento
    processuale ed extraprocessuale dell’indagato. Il
    Procuratore aggiunge che nella vicenda in esame è
    venuta meno quella diligenza qualificata che era
    necessaria per la riscossione di detto tributo e
    ritiene sussistenti tutte le condizioni necessarie per
    la conferma della misura cautelare.
    5.1. L’avv. Antonio Buonfiglio, in rappresentanza e
    difesa del dott. Rapalli, richiama le argomentazioni
    espresse nella memoria depositata nella presente sede
    cautelare ed evidenzia la mancanza di qualsiasi
    verosimiglianza di fumus nei confronti del suo
    assistito nonché l’intervenuta prescrizione
    dell’azione di responsabilità. Conclude chiedendo la
    revoca del sequestro e, nel merito, salvo meglio
    11
    argomentare, chiede che sia dichiarata la non
    imputabilità del suo assistito ovvero
    l’improcedibilità della domanda per intervenuta
    prescrizione.
    5.2. L’avv. Domenico Tomassetti, in rappresentanza e
    difesa del convenuto Micchi, pur rinviando all’udienza
    dell’8 luglio p.v. le deduzioni difensive sul merito
    della domanda attorea e richiamando le deduzioni
    presentate nella fase preprocessuale, in relazione al
    danno grave ed irreparabile e agli effetti del
    sequestro rispetto alla sentenza di merito, evidenzia
    che con il decreto autorizzativo sono stati sottoposti
    a sequestro una metà dell’immobile sito in Roma in via
    Carlo Tivaroli n. 5 ed una metà dell’immobile sito in
    Roma via degli Artificieri n. 26; chiarisce che si
    tratta della prima casa di abitazione del Micchi e
    dell’annesso box, in quanto via degli Artificieri è
    dietro l’angolo rispetto a via Tivaroli ed evidenzia
    che, peraltro, detta prima casa è gravata da una
    separazione giudiziale, essendo l’altra metà intestata
    alla moglie. Contesta, quindi, l’adozione della misura
    cautelare avente ad oggetto tale immobile, rispetto al
    12
    quale, nella denegata ipotesi in cui venisse
    riconosciuta la responsabilità del Micchi, si potrebbe
    iscrivere al più un’ipoteca giudiziale; non ha
    obiezioni da formulare rispetto al motociclo Honda,
    anch’esso oggetto del decreto autorizzativo.
    Quanto al merito, il predetto difensore si associa a
    quanto rappresentato dalla Difesa del convenuto
    Rapalli nel senso che comunque trattasi della TIA
    suppletiva 2008, precisando che anche per il Micchi è
    venuto a cessare il nesso causale.
    Considerato in
    DIRITTO
  6. Va, in primo luogo, scrutinata l’eccezione di
    prescrizione dell’azione erariale, sollevata dalla
    Difesa del Rapalli.
    L’art. 1, co. 2, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20,
    dispone che “Il diritto al risarcimento del danno si
    prescrive, in ogni caso, in cinque anni, decorrenti
    dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,
    ovvero, in caso di occultamento doloso del danno,
    dalla data della sua scoperta”.
    Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei
    conti, l’espressione “verificazione” del fatto
    13
    dannoso, dal quale decorre in via generale il termine
    di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 1,
    comma 2, L. 20/1994, comprende non soltanto la
    condotta illecita ma anche l’effetto lesivo che ne
    deriva, potendo i due eventi coincidere ma, talvolta,
    anche essere distanziati nel tempo, e in questa ultima
    ipotesi ciò che rileva è la seconda componente
    (l’effetto lesivo della condotta).
    Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale,
    secondo un orientamento altrettanto consolidato in
    seno alla giurisprudenza contabile (cfr. ex multis,
    Corte dei conti, Sez. III App., 20 aprile 2015, n.
    242), dal quale non vi è motivo di discostarsi,
    l’exordium praescriptionis dell’azione erariale va
    individuato nel momento in cui l’Amministrazione
    danneggiata (o la Procura regionale della Corte dei
    conti, in sua vece) avrebbe potuto, in concreto, far
    valere il proprio diritto di credito, ai sensi
    dell’art. 2935 c.c., e cioè nel momento in cui la
    stessa, avendo acquisito l’effettiva conoscenza dei
    fatti commessi in danno al proprio patrimonio, avrebbe
    potuto porre in essere ogni conseguenziale iniziativa
    14
    per la tutela dei propri interessi (v. SS.RR. sent. n.
    63/96/A del 3 luglio 1996).
    Sul punto la Suprema Corte ha costantemente affermato
    (ex multis, Cass. civ., 28 luglio 2000 n. 9927, 9
    maggio 2000 n. 5913, 4 gennaio 1993 n. 13, 5 luglio
    1989 n. 3206, 18 maggio 1987 n. 4532; Sez. Lavoro, 29
    agosto 2003, n. 12666) che “nel caso in cui la
    percezione del danno non sia così manifesta ed
    evidente, il termine di prescrizione del diritto al
    risarcimento del danno da fatto illecito, al pari di
    quello dipendente da responsabilità contrattuale,
    sorge non tanto dal momento in cui il fatto del terzo
    determina ontologicamente il danno all’altrui diritto,
    bensì dal momento in cui la produzione del pregiudizio
    si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente
    percepibile e conoscibile”.
    Facendo applicazione al caso di specie del suesposto
    principio di diritto, questo giudicante ritiene che,
    nel caso di specie, pur non ricorrendo la fattispecie
    dell’occultamento doloso -in assenza di prova, allos
    tato degli atti, dell’adozione, da parte degli odierni
    convenuti, di atti o comportamenti specificamente
    volti a prevenire la scoperta di un danno ancora “in
    15
    fieri” oppure a nascondere un danno ormai prodotto
    (cfr. Corte dei Conti, Sez. III App., 14.12.2006 n.
    474)- il dies a quo per la decorrenza del termine
    prescrizionale deve essere individuato, per la
    fattispecie di danno erariale per cui è processo,
    nella data di ricezione, da parte della Procura
    regionale, della nota della Guardia di Finanza di
    Civitavecchia prot. 0563018 del 04.12.2018, con la
    quale si trasmettevano alla Procura le risultanze
    degli atti di indagine svolti a seguito della
    ricezione dell’esposto a firma del dott. Salvatore
    Renda, datato 19.01.2018, concernente la mancata
    riscossione, da parte della Holding HCS srl in
    liquidazione, della cosiddetta “TIA 2012”.
    Così determinato il dies a quo, il termine
    prescrizionale dell’azione di danno erariale è stato
    validamente interrotto, ai sensi dell’art. 67 c.g.c.,
    dall’invito a dedurre emesso dalla Procura regionale
    in data 10.01.2020, notificato al dott. Micchi il
    7.02.2020 e al dott. Rapalli il 30.05.2020.
    16
    Alla luce di quanto sopra osservato, l’eccezione di
    prescrizione si appalesa infondata e va, pertanto,
    respinta.
  7. E’, invece, fondata la censura con la quale si
    eccepisce la prescrizione (rectius decadenza) della
    Holding HCS srl dalla potestà di accertare e
    riscuotere, in nome e per conto del Comune di
    Civitavecchia, la cosiddetta “TIA 2012”.
    7.1. Già nelle deduzioni difensive gli intimati Micchi
    e Rapalli avevano sollevato l’intervenuta prescrizione
    (rectius decadenza) di HCS e, per il tramite di essa,
    il Comune di Civitavecchia dal potere di accertamento
    della TIA 2012, sull’assunto che il tributo così
    denominato si riferisse all’anno d’imposta 2008.
    In effetti, con la delibera della Giunta Comunale n.
    89 del 16 marzo 2009 il predetto ente locale disponeva
    una nuova parametrazione tariffaria per l’anno 2009,
    per far fronte ai maggiori costi del servizio
    intervenuti l’anno precedente, prevedendo un gettito
    complessivo pari ad € 2.683.846,68. Nella stessa
    deliberazione viene evidenziato come, a fronte delle
    risultanze di uno studio dettagliato condotto in
    relazione all’esercizio antecedente, fosse emersa
    17
    «[…]una mancata perequazione tra costi e ricavi per
    il servizio di igiene ambientale pari ad €
    2.683.846,68 […]», così che si rende(va) necessario
    procedere a «[…]un adeguamento delle tariffe per
    l’anno 2009 onde assicurare la copertura del divario
    tra costi/ricavi ai sensi dell’Allegato n. 1 del
    D.P.R. n. 158/1999, il quale prevede che la Tariffa
    venga determinata, anno per anno, in relazione ai
    costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i
    rifiuti solidi urbani dell’anno precedente […]».
    Con deliberazione n. 213 del 30.06.2009, il Consiglio
    comunale di Civitavecchia approvava, di conseguenza,
    ai sensi dell’art. 8 D.P.R. n. 158/1999, il Piano
    finanziario – T.I.A. per l’anno 2009, quantificando in
    € 2.683.846,68 l’importo necessario per assicurare la
    copertura del fabbisogno finanziario del 2009.
    Da ciò il successivo inserimento, nel bilancio 2012
    della Holding HCS srl, del credito di € 2.683.846,68
    vantato nei confronti della cittadinanza -comunque
    riferibile, come già detto, all’integrazione della TIA
    2008, per effetto della parametrazione della tariffa
    disposta dal Comune nell’anno 2009- inserimento che ha
    18
    poi determinato l’impropria qualificazione del tributo
    come “TIA 2012”, dovendosi più correttamente
    denominare “TIA suppletiva 2008”.
    7.2. Conseguentemente, il termine (quinquennale) per
    accertare tale tributo va individuato a norma
    dell’art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006,
    n. 296 (recante “Disposizioni per la formazione del
    bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
    finanziaria 2007)”, il quale, modificando i termini di
    decadenza per i tributi locali, ha stabilito che
    «[…]gli enti locali, relativamente ai tributi di
    propria competenza, procedono alla rettifica delle
    dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o
    ritardati versamenti, nonché all’accertamento
    d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
    versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo
    posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un
    apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento
    in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a
    pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto
    anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il
    versamento sono stati o avrebbero dovuto essere
    effettuati».
    19
    In effetti, nel caso di specie, non ricorrono neppure
    gli estremi della rettifica delle dichiarazioni
    incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
    versamenti da parte dei contribuenti, trattandosi
    piuttosto di integrazioni tariffarie disposte
    autoritativamente dall’ente locale nell’esercizio
    2009, al fine di assicurare la copertura
    dell’accertato divario tra costi e ricavi verificatosi
    nell’esercizio 2008, a norma del D.P.R. n. 158/1999 –
    Allegato 1.
    In effetti, al punto 1, Allegato 1, del citato D.P.R.
    è previsto che l’anzidetta copertura debba essere
    attuata nell’esercizio di competenza.
    Relativamente ai costi operativi del servizio di
    gestione dei rifiuti urbani, le Linee guida elaborate
    nel 2013 dal Ministero delle Finanze (“LINEE GUIDA PER
    LA REDAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO E PER
    L’ELABORAZIONE DELLE TARIFFE) precisano che “il
    riferimento alle norme del bilancio implica una serie
    di conseguenze. Innanzitutto impone il rispetto dei
    fondamentali principi di:
    a. chiarezza, verità e correttezza (art. 2423 c.c.);
    20
    b. inerenza, in forza del quale il costo deve
    risultare oggettivamente finalizzato alla gestione del
    servizio di igiene urbana o delle altre attività
    dirette all’applicazione della tariffa all’utenza e
    non ad altri scopi (3);
    c. competenza (art. 2423-bis, c.c.), in forza del
    quale ogni costo rileva temporalmente non già in base
    al principio di cassa, ossia in relazione al momento
    in cui viene sopportato il relativo esborso
    finanziario, ma in relazione al momento di maturazione
    del fatto gestionale sotteso (art. 109, comma 1, del
    D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917); non è così
    rilevante, ad es., quando corrispettivo di un bene o
    un servizio viene materialmente versato, ma piuttosto
    quando essi vengono impiegati nelle attività operative
    di gestione dei rifiuti.”.
    7.3. Per le suesposte considerazioni questo Giudice
    ritiene che la cosiddetta “TIA 2012” non è altro che
    la TIA suppletiva 2008, solo diversamente (e
    impropriamente) denominata. Tale (impropria)
    denominazione non è tuttavia idonea a sottrarre il
    credito tributario al regime suo proprio, con riguardo
    21
    sia alla potestà di accertamento che a quella
    successiva di riscossione.
    Non v’è alcun dubbio in ordine all’applicabilità del
    termine quinquennale di decadenza per l’accertamento
    della TIA e, in generale, dei tributi locali (cfr., ex
    multis, Cass. Sez. V, sent. 2.03.2016, n. 22224; id.
    sent. 23.11.2018, n. 30362, ove si precisa che “i
    tributi locali si prescrivono nel termine di cinque
    anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal
    giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente
    notificato al contribuente, ai sensi dell’art. 2948
    c.c., n. 4, sì come già affermato dalla Cassazione,
    con sentenza del 23 febbraio 2010, n. 4283, avuto
    riguardo proprio a tributi locali (tasse per lo
    smaltimento rifiuti, per l’occupazione di suolo
    pubblico, per concessione di passo carrabile,
    contributi di bonifica)”.
    Orbene, il più volte citato tributo suppletivo (TIA
    2012) è sorto -per quanto sopra osservato- nell’anno
    2009 anche in relazione all’esercizio 2008, ragion per
    cui il termine quinquennale del potere di accertamento
    va fatto decorrere dall’esercizio successivo a quello
    22
    in cui sono venuti ad esistenza gli elementi
    costitutivi del credito in parola, e cioè nell’anno
    2009, allorquando il Comune di Civitavecchia ha
    approvato l’integrazione della tariffa del servizio di
    gestione dei rifiuti urbani in base all’accertato
    divario tra costi e ricavi verificatosi nell’esercizio
    2008.
    Ne consegue che il potere di accertare la “TIA 2012”
    si è irrimediabilmente consumato per decadenza alla
    data del 31 dicembre 2014.
  8. E’ quindi a tale data che vanno rapportate le
    condotte omissive addebitate ai convenuti Micchi e
    Rapalli, che secondo la Procura regionale avrebbero
    determinato la decadenza del diritto di riscossione di
    detto credito tributario, con conseguente danno da
    mancato introito, nelle casse del Comune di
    Civitavecchia, pari a circa 2.000.000,00 di euro.
    Dagli atti di causa emerge incontestabilmente che il
    dott. Micchi ha assunto la funzione di liquidatore
    della Società HCS il 15 settembre 2014, mentre nello
    stesso mese di settembre 2014 il dott. Rapalli ha
    assunto la carica di Dirigente del Servizio
    finanziario del Comune di Civitavecchia, servizio che
    23
    includeva il compito di esercitare il controllo
    analogo nei confronti delle società partecipate dal
    Comune.
    8.1. Il brevissimo tempo intercorso tra l’assunzione
    delle funzioni da parte dei predetti convenuti
    (settembre 2014) e la consumazione (al 31 dicembre
    2014) del termine decadenziale per l’accertamento
    della “TIA 2012” esclude in radice, secondo questo
    Giudice -sulla base della cognizione sommaria propria
    di questa fase cautelare e salvo diversa valutazione
    del giudice di merito- qualsiasi imputabilità ai
    convenuti medesimi del preteso danno erariale, con
    conseguente insussistenza del requisito del fumus boni
    juris, necessario per accedere all’invocata tutela
    cautelare.
    Le suesposte considerazioni inducono questo Giudice a
    revocare il sequestro conservativo disposto dal
    Presidente della Sezione con decreto del 16 febbraio
    2021.
    Ai sensi degli artt. 7 c.g.c. e 669-octies c.p.c. non
    vi è luogo a pronuncia sulle spese di questa fase
    cautelare, demandata alla sentenza decisoria del
    24
    merito.
    PER QUESTI MOTIVI
    Visti gli artt. 74 e 75 c.g.c.;
    il Giudice Designato così provvede:
    – REVOCA il sequestro conservativo disposto nel
    procedimento in epigrafe, con decreto emesso in data
    16 febbraio 2021 dal Presidente della Sezione
    giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione
    Lazio, su istanza del Procuratore regionale presso la
    medesima Sezione, nei confronti di:
    – MICCHI Carlo Augusto Maria (C.F. MCCCRL56B21D969O);
    – RAPALLI Riccardo (C.F. RPLRCR70A17H501S);
    come sopra generalizzati;
    – DISPONE che, a cura della Segreteria, copia della
    presente ordinanza sia comunicata al Procuratore
    Regionale che ne curerà la notifica alle parti
    costituite, per il tramite dei rispettivi difensori al
    domicilio eletto, nonché ai soggetti interessati
    all’esecuzione.
    Spese al giudizio di merito.
    Così deciso nella camera di consiglio del 30 marzo
    2021, svoltasi da remoto mediante l’applicativo
    Microsoft Teams.
    25
    IL GIUDICE DESIGNATO
    Cons. Antonio Di Stazio
    f.to digitalmente