Civitavecchia, crisi-rifiuti: la Regione revoca la gestione di Crepacuore ad Hcs • Terzo Binario News

È confermato il provvedimento con il quale la Regione Lazio ha revocato la gestione della discarica di Fosso Crepacuore, nel comune di Civitavecchia, alla Etruria Servizi (poi diventata Hcs), affidandola alla società Mad. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto da Holding Civitavecchia Servizi Hcs (società in house del Comune), esclusa anche sul presupposto di un ritenuto esistente rischio ambientale. Per il Tar, però, Il punto nodale della vicenda è rappresentato dal conclamato stato di insolvenza della società ricorrente e dalla situazione debitoria con Mad. Rispondendo al motivo di ricorso con il quale Hcs sosteneva che l’istruttoria che ha preceduto i provvedimenti impugnati sarebbe stata viziata per il fatto che la Regione non si era avvalsa dell’operato di Arpa Lazio per accertare il rispetto delle prescrizioni dell’Aia, e che gli stessi provvedimenti sarebbero stati viziati poiché sottoscritti da un ingegnere che avrebbe dovuto astenersi poiché coinvolta nella vita politica di Civitavecchia, il Tar da una parte ha ritenuto che “la norma invocata dalla ricorrente non impone il coinvolgimento di Arpa nel procedimento essendo, viceversa, rimessa alla Regione, autorità competente in materia di Aia, la mera possibilità di avvalersi dell’Arpa”, e quanto al presunto coinvolgimento nella vita politica di Civitavecchia del dirigente regionale che emise i provvedimenti impugnati, che «mentre la ricorrente si è limitata ad argomentare, senza dimostrarle, asserite situazioni di conflitto di interesse, la Regione ha fatto presente che l’ingegnere non ha mai rivestito cariche politiche di talché non sussisteva alcuna incompatibilità». Rispondendo poi alla censura con la quale Hcs sosteneva che il provvedimento contestato sarebbe stato illegittimo per non essere stato preceduto dalla diffida prevista dalla norma, per il Tar “non si vede quale prescrizione la Regione avrebbe dovuto o potuto, in concreto, imporre con la diffida, dal momento che il fulcro della vicenda risiede nella incapacità finanziaria di Hcs di assolvere agli oneri economico-tariffari, assunti convenzionalmente nei confronti di Mad”. Ultimo punto: il sostenuto difetto di istruttoria, in quanto, ad avviso della ricorrente, la situazione che la Regione ha inteso fronteggiare non sarebbe stata foriera di rischi per l’ambiente. Per il Tar “la paralisi nella gestione, nonchè nel capping, è di per sé foriera di rischi oggettivi”.

Pubblicato venerdì, 23 Giugno 2017 @ 15:52:46     © RIPRODUZIONE RISERVATA