Il referendum sull’acqua pubblica produce un primo importante effetto, anche se in modo indiretto. Lo scorso 23 ottobre 2012, infatti, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a cui spetta il compito di definire ”le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato (per effetto del DPCM del 20 luglio 2012), ha chiesto al Consiglio di Stato un parere allo scopo di chiarire la decorrenza temporale degli effetti referendari.
In particolare gli effetti del referendum del 2011 hanno prodotto l’abrogazione di una parte della norma vigente (art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nella parte in cui prevedeva tra i criteri per la determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato, la “remunerazione del capitale investito”, ambito nel quale risiede l’interesse privato per la gestione del servizio idrico. Tuttavia, inspiegabilmente, qualcuno aveva ritenuto, aggirando gli esiti referendari, che anche dopo l’abrogazione restasse in vigore un decreto ministeriale, richiamato dalla stessa legge, che richiamava lo principio della remunerazione del capitale.
L’Autorità, quindi, allo scopo di dirimere la questione, chiede al Consiglio di Stato se anche quest’ultimo riferimento, contenuto del decreto ministeriale, si può intendere abrogato per effetto del referendum del 2011. Ebbene, i giudici del Consiglio di Stato, in modo netto e chiaro (come si può rilevare dalla lettura del parere che alleghiamo) affermano che “per effetto del referendum svoltosi in data 12 e 13 giugno 2011, i cui esiti sono stati proclamati con il d.P.R. 18 luglio 2011, n. 116, in vigore a far data dal 21 luglio 2011, è stato espunto dall’ordinamento il frammento normativo – incluso nell’art. 154, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – che indicava, quale parametro di cui tener conto in sede di determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato, quello della “adeguatezza della remunerazione del capitale investito”.
In altri termini, l’abrogazione espressa dichiarata a seguito dell’accoglimento della domanda referendaria produce effetti “riguardo a tutte quelle discipline legislative che, ancorché non oggetto del quesito, siano strettamente connesse ad esso in quanto recanti norme contrastanti con la volontà abrogativa popolare”. La questione, che può apparire tecnica, in verità produce importanti effetti sulla gestione del servizio idrico integrato. A seguito di questo parere, infatti, tutti i gestori dovranno adeguare le tariffe applicate, già con effetto retroattivo, adeguandole al nuovo principio. E per avere un’idea della dimensione degli effetti, basti pensare che il calcolo effettuato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas prevedeva una remunerazione del capitale investivo nella misura del 7%.

