“E’ un grande risultato destinato a fare probabilmente giurisprudenza in
Europa riguardo la tutela dell’ambiente e della biodiversità”. Così Italia Nostra Lazio commenta la decisione del Tar del Lazio che ha sospeso, formulando specifici quesiti alla Corte di Giustizia della Unione Europea, il procedimento sul ricorso avanzato dalle associazioni ambientaliste riguardo la trasversale Orte-Civitavecchia.
I giudici amministrativi hanno così rimesso la questione all’Europa
sospendendo “il giudizio – si legge nel provvedimento – fino alla
notificazione a questo TAR, da parte della Cancelleria della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea, della decisione emessa dalla suddetta
Corte”.
Con il ricorso le associazioni ambientaliste chiedono l’annullamento
della delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2017 con la quale
veniva adottato “il provvedimento di compatibilità ambientale del
progetto preliminare, tracciato verde, della strada statale n. 675
“Umbro Laziale”, asse Orte-Civitavecchia, tratta Monte Romano est – SS 1
Aurelia”.
“La nostra associazione – commenta Marzia Marzoli di Italia Nostra
Sezione Etruria – è stata protagonista in tutti i passaggi di questa
vicenda. E’ un grande risultato perché conferma che il provvedimento
adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri era in contrasto
con le direttive Habitat ed Uccelli. Questa ordinanza conferma che
avevamo ragione e che un’area di pregio, già vincolata come Zps, va
tutelata. La decisione – prosegue l’esponente di Italia Nostra – riveste
una enorme importanza poiché farà giurisprudenza per diversi casi
analoghi in tutta Europa. Ricordiamo che il cosiddetto “tracciato verde”
che attraversa la Valle del Mignone per 14,4 chilometro passerebbe in
una Zona a Protezione Speciale (ZPS) e disterebbe dai 100 metri a 1
chilometro da un Sito di Interesse Comunitario (SIC), che è il corso
stesso del fiume Mignone, entrambi siti tutelati da Natura 2000, una
rete europea istituita per la conservazione della biodiversità”.
Sono sette i quesiti formulati dal Tar del Lazio alla Corte di Giustizia
dell’Unione Europea. I quesiti sono i seguenti:
“1) Dica la Corte di Giustizia UE se l’art. 6 della Direttiva
1992/43/CEE, unitamente alla direttiva 2009/47/CE ove applicabile alla
fattispecie, ostano a una normativa interna primaria, e alla sua
correlata normativa secondaria di attuazione, come sopra riportate, che
consente all’organo di “ultima istanza”, competente ad adottare il
provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare di
un’opera in caso di motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di provvedere all’approvazione, e
quindi assentendo alla prosecuzione del procedimento, invocando la
sussistenza di un rilevante interesse pubblico, pur in presenza di
affermazione da parte dell’organo statale preposto alla tutela
ambientale dell’insussistenza della possibilità di elaborare eventuali
prescrizioni e misure di mitigazione per la variante progettuale in
approvazione, per la quale era stato espresso già parere negativo di
VIA”.
“Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come
quella adottata che, al fine di approvare il progetto preliminare di
un’opera sottoposta a procedimento di VIA, veda ritenere prevalente su
quello ambientale il richiamato “rilevante interesse pubblico”, se
ancorato esclusivamente alla maggior economicità dell’opera, alla sua
conformità alla tutela anche paesaggistica, storica, culturale e
socio-economica e alla necessità di completare una rete stradale
transeuropea, nel caso di specie quella TEN-I definita “Comprehensive”,
come da Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio dell’11 dicembre 2013, pur in presenza di una soluzione
alternativa esistente e già approvata sotto il profilo ambientale”.
“Dica la Corte se è compatibile con le su richiamate normative
comunitarie una soluzione come quella adottata che ha ritenuto
praticabile rimandare alla sede del progetto definitivo ulteriori
approfondimenti e studi sulla rilevanza ambientale del tracciato
stradale non approvato in sede di VIA – tra cui la VINCA – invece di
rimandare al proponente ulteriori approfondimenti e studi per mitigare
gli impatti economici e paesaggistici sul tracciato alternativo invece
già approvato sotto il profilo ambientale”.
“Dica la Corte se, in presenza di tali presupposti e in caso di
soluzione affermativa sulla compatibilità eurounitaria della prima,
seconda e terza questione, le suddette direttive ostano a una soluzione
come quella adottata, che non ritiene vincolante in senso negativo il
parere di incompatibilità ambientale pronunciato dall’organo competente
nel corso del procedimento di approvazione del progetto preliminare di
un’opera, demandando al progetto definitivo di svolgere più approfondite
valutazioni sull’impatto derivante sulle componenti paesaggistiche e
ambientali del territorio, con specifico riferimento alla valutazione di
incidenza ambientale ed alla conseguente previsione di adeguate misure
di compensazione e mitigazione degli impatti”.
“Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come
quella adottata ove al soggetto proponente l’intervento è demandato in
sede di redazione del progetto definitivo dell’opera di recepire le
prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di carattere paesaggistico
e ambientale dettate nel corso della conferenza di servizi svolta con
riferimento al progetto preliminare, pur se in riferimento a questo
l’organo preposto alla tutela ambientale ha rilevato l’insussistenza
della possibilità di elaborare eventuali prescrizioni e misure di
mitigazione per la variante progettuale in approvazione”.
“Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come
quella adottata ove al soggetto proponente è stato altresì demandato di
sviluppare lo studio d’incidenza ambientale dell’opera, comprensivo
della cosiddetta “valutazione appropriata”, compiutamente redatto
secondo le prescrizioni di legge vigenti, sulla cui base effettuare la
valutazione d’incidenza in questione”.
“Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come
quella adottata, ove è stato individuato un soggetto terzo (la Regione
Lazio), diverso da quello ordinariamente preposto (la Commissione
VIA-VAS del MATTM), per verificare lo studio d’incidenza ambientale
allegato al progetto definitivo dell’opera, anche al fine di individuare
le eventuali ulteriori misure di mitigazione e compensazione necessarie
per la tutela e la salvaguardia delle componenti ambientali e
paesaggistiche del territorio interessato, lasciando alla Commissione
VIA-VAS del MATTM, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo
185, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 163/06, solo di esprimere a posteriori
il proprio parere sull’ottemperanza del progetto definitivo dell’opera
stradale in argomento alle prescrizioni di carattere paesaggistico e
ambientale, previa acquisizione della verifica suddetta”.
