Trasversale, Italia Nostra esulta: "Ricorso accolto" • Terzo Binario News

Trasversale, Italia Nostra esulta: “Ricorso accolto”

Gen 25, 2019 | Ambiente, Civitavecchia, Infrastrutture, Politica

“E’ un grande risultato destinato a fare probabilmente giurisprudenza in 
Europa riguardo la tutela dell’ambiente e della biodiversità”. Così Italia Nostra Lazio commenta la decisione del Tar del Lazio che ha sospeso, formulando specifici quesiti alla Corte di Giustizia della Unione Europea, il procedimento sul ricorso avanzato dalle associazioni  ambientaliste riguardo la trasversale Orte-Civitavecchia.

I giudici amministrativi hanno così rimesso la questione all’Europa 
sospendendo “il giudizio – si legge nel provvedimento – fino alla 
notificazione a questo TAR, da parte della Cancelleria della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea, della decisione emessa dalla suddetta 
Corte”.

Con il ricorso le associazioni ambientaliste chiedono l’annullamento 
della delibera del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2017 con la quale 
veniva adottato “il provvedimento di compatibilità ambientale del 
progetto preliminare, tracciato verde, della strada statale n. 675 
“Umbro Laziale”, asse Orte-Civitavecchia, tratta Monte Romano est – SS 1 
Aurelia”.

“La nostra associazione – commenta Marzia Marzoli di Italia Nostra 
Sezione Etruria – è stata protagonista in tutti i passaggi di questa 
vicenda. E’ un grande risultato perché conferma che il provvedimento 
adottato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri era in contrasto 
con le direttive Habitat ed Uccelli. Questa ordinanza conferma che 
avevamo ragione e che un’area di pregio, già vincolata come Zps, va 
tutelata. La decisione – prosegue l’esponente di Italia Nostra – riveste 
una enorme importanza poiché farà giurisprudenza per diversi casi 
analoghi in tutta Europa. Ricordiamo che il cosiddetto “tracciato verde” 
che attraversa la Valle del Mignone per 14,4 chilometro passerebbe in 
una Zona a Protezione Speciale (ZPS) e disterebbe dai 100 metri a 1 
chilometro da un Sito di Interesse Comunitario (SIC), che è il corso 
stesso del fiume Mignone, entrambi siti tutelati da Natura 2000, una 
rete europea istituita per la conservazione della biodiversità”.

Sono sette i quesiti formulati dal Tar del Lazio alla Corte di Giustizia 
dell’Unione Europea. I quesiti sono i seguenti:
“1) Dica la Corte di Giustizia UE se l’art. 6 della Direttiva 
1992/43/CEE, unitamente alla direttiva 2009/47/CE ove applicabile alla 
fattispecie, ostano a una normativa interna primaria, e alla sua 
correlata normativa secondaria di attuazione, come sopra riportate, che 
consente all’organo di “ultima istanza”, competente ad adottare il 
provvedimento di compatibilità ambientale del progetto preliminare di 
un’opera in caso di motivato dissenso del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, di provvedere all’approvazione, e 
quindi assentendo alla prosecuzione del procedimento, invocando la 
sussistenza di un rilevante interesse pubblico, pur in presenza di 
affermazione da parte dell’organo statale preposto alla tutela 
ambientale dell’insussistenza della possibilità di elaborare eventuali 
prescrizioni e misure di mitigazione per la variante progettuale in 
approvazione, per la quale era stato espresso già parere negativo di 
VIA”.


“Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come 
quella adottata che, al fine di approvare il progetto preliminare di 
un’opera sottoposta a procedimento di VIA, veda ritenere prevalente su 
quello ambientale il richiamato “rilevante interesse pubblico”, se 
ancorato esclusivamente alla maggior economicità dell’opera, alla sua 
conformità alla tutela anche paesaggistica, storica, culturale e 
socio-economica e alla necessità di completare una rete stradale 
transeuropea, nel caso di specie quella TEN-I definita “Comprehensive”, 
come da Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio dell’11 dicembre 2013, pur in presenza di una soluzione 
alternativa esistente e già approvata sotto il profilo ambientale”.

“Dica la Corte se è compatibile con le su richiamate normative 
comunitarie una soluzione come quella adottata che ha ritenuto 
praticabile rimandare alla sede del progetto definitivo ulteriori 
approfondimenti e studi sulla rilevanza ambientale del tracciato 
stradale non approvato in sede di VIA – tra cui la VINCA – invece di 
rimandare al proponente ulteriori approfondimenti e studi per mitigare 
gli impatti economici e paesaggistici sul tracciato alternativo invece 
già approvato sotto il profilo ambientale”.

“Dica la Corte se, in presenza di tali presupposti e in caso di 
soluzione affermativa sulla compatibilità eurounitaria della prima, 
seconda e terza questione, le suddette direttive ostano a una soluzione 
come quella adottata, che non ritiene vincolante in senso negativo il 
parere di incompatibilità ambientale pronunciato dall’organo competente 
nel corso del procedimento di approvazione del progetto preliminare di 
un’opera, demandando al progetto definitivo di svolgere più approfondite 
valutazioni sull’impatto derivante sulle componenti paesaggistiche e 
ambientali del territorio, con specifico riferimento alla valutazione di 
incidenza ambientale ed alla conseguente previsione di adeguate misure 
di compensazione e mitigazione degli impatti”.

“Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come 
quella adottata ove al soggetto proponente l’intervento è demandato in 
sede di redazione del progetto definitivo dell’opera di recepire le 
prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni di carattere paesaggistico 
e ambientale dettate nel corso della conferenza di servizi svolta con 
riferimento al progetto preliminare, pur se in riferimento a questo 
l’organo preposto alla tutela ambientale ha rilevato l’insussistenza 
della possibilità di elaborare eventuali prescrizioni e misure di 
mitigazione per la variante progettuale in approvazione”.

“Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come 
quella adottata ove al soggetto proponente è stato altresì demandato di 
sviluppare lo studio d’incidenza ambientale dell’opera, comprensivo 
della cosiddetta “valutazione appropriata”, compiutamente redatto 
secondo le prescrizioni di legge vigenti, sulla cui base effettuare la 
valutazione d’incidenza in questione”.

“Dica la Corte se le suddette direttive ostano a una soluzione come 
quella adottata, ove è stato individuato un soggetto terzo (la Regione 
Lazio), diverso da quello ordinariamente preposto (la Commissione 
VIA-VAS del MATTM), per verificare lo studio d’incidenza ambientale 
allegato al progetto definitivo dell’opera, anche al fine di individuare 
le eventuali ulteriori misure di mitigazione e compensazione necessarie 
per la tutela e la salvaguardia delle componenti ambientali e 
paesaggistiche del territorio interessato, lasciando alla Commissione 
VIA-VAS del MATTM, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 
185, commi 4 e 5, del d. lgs. n. 163/06, solo di esprimere a posteriori 
il proprio parere sull’ottemperanza del progetto definitivo dell’opera 
stradale in argomento alle prescrizioni di carattere paesaggistico e 
ambientale, previa acquisizione della verifica suddetta”.