Con il D.Lgs. 36/2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei contratti pubblici, che disciplina la normativa concernente gli appalti e ha introdotto diverse novità, tra cui la digitalizzazione di tutte le attività e i procedimenti amministrativi connessi al ciclo di vita dei contratti pubblici, e il fascicolo virtuale dell’operatore economico, contenente i dati relativi alle procedure di affidamento.
Gli appalti pubblici rappresentano una componente fondamentale per l’esecuzione di opere, forniture e servizi essenziali, regolati da normative specifiche che garantiscono trasparenza, competizione e qualità. Uno degli strumenti chiave di questo sistema è l’attestazione SOA; questo documento certifica il possesso dei requisiti per partecipare alle gare da parte delle imprese – inclusa l’appartenenza a una determinata categoria di opere, e in merito gli esperti di SOA Semplice chiariscono quali e quante sono le categorie SOA – assicurando così affidabilità e competenza nella realizzazione dei lavori e nella prestazione di servizi.
Andando oltre quelli che sono gli aspetti normativi, è bene fare un distinguo tra i tipi di appalto presenti nel nostro ordinamento giuridico. Una distinzione può essere fatta in merito all’oggetto del contratto tra appalti di lavori, di servizi e di forniture. Le tipologie di appalto sono disciplinate dal Libro II del Codice.
La prima tipologia è l’appalto di lavori. Questo contratto ha per oggetto la realizzazione di un’opera pubblica o un intervento di manutenzione privata, inclusi i lavori di restauro di edifici storici. Alcuni esempi di lavori sono la costruzione di una diga, di un edificio industriale o il restauro di un edificio storico. Per questo tipo di appalto è richiesta la certificazione SOA per i lavori di importo superiore ai 150.000 euro, che certifica la capacità dell’impresa di eseguire i lavori pubblici in termini di capacità economica e di dotazione di attrezzature tecniche adeguate, ai sensi dell’art.100 del Codice. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art.119. La direzione dei lavori deve essere affidata a un professionista esterno all’amministrazione aggiudicatrice, che svolge attività di direzione, controllo e contabilità dei lavori, mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all’art. 25.
Il collaudo viene effettuato, ai sensi dell’art.116, da dei collaudatori (da uno a tre) scelti tra i dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice o di altre amministrazioni pubbliche o professionisti esterni, nel caso di carenza di personale o particolare complessità tecnica. Va effettuato entro sei mesi dalla conclusione dell’opera, salvo casi di particolare complessità nei quali il termine massimo diventa di un anno.
Il secondo tipo di appalto è quello di servizi; si tratta di contratti che hanno per oggetto la prestazione di un servizio, come può essere il servizio di pulizia di un edificio oppure servizi di vigilanza o, ancora, di consulenza. Le stazioni appaltanti, ossia le PA aggiudicatrici o altro soggetto giuridico che affida appalti pubblici, possono richiedere requisiti proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto, per garantire che gli operatori economici siano capaci di eseguire il servizio. Non si esegue il collaudo per questa tipologia di appalti, ma la verifica di conformità per assicurare l’ottemperamento dei requisiti riguardanti la qualità dell’opera, i suoi costi e le sue specifiche, incluso il raggiungimento dei fini e l’adeguamento alle tempistiche previste, in modo che siano conformi a quanto stabilito dal contratto. La verifica finale va eseguita entro i sei mesi dall’ultimazione dei lavori, eccezion fatta per opere molto complicate in cui, come per il collaudo, il termine si estende a un anno. La verifica è affidata al RUP, che nel nuovo codice è il Responsabile Unico del progetto e non più del procedimento.
Inoltre le stazioni appaltanti possono richiedere vari documenti per comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione.
Infine, abbiamo gli appalti di forniture, ossia quei contratti che hanno per oggetto l’acquisto di beni. Rientrano in questa fattispecie, per esempio, i computer per un ufficio o le attrezzature mediche per gli ospedali. Anche in questo caso la stazione appaltante può richiedere specifici requisiti di capacità economica e finanziaria. Come per gli appalti di servizi anche in quelli di forniture si effettua la verifica di conformità, per assicurare il rispetto delle caratteristiche tecniche, secondo le stesse modalità viste sopra.
Abbiamo visto, in questa breve carrellata, le principali tipologie di appalti pubblici in base all’oggetto del contratto, essi costituiscono la base per potersi iniziare ad approcciare a questa materia e iniziare a prenderne maggiore consapevolezza.