Il comune di Manziana ha emesso un’ordinanza per tutelare le persone affette da favismo. Nell’ordinanza, che riportiamo di seguito, si indicano esplicitamente i luoghi e le distanze rispetto ai luoghi di divieto. Tra questi le scuole e tutti gli edifici pubblici.
L’ORDINANZA
1) Il divieto assoluto a chiunque, di coltivare fave e loro derivati e piselli, nei centri abitati di Manziana e della frazione di Quadroni;
2) Il divieto assoluto a chiunque di coltivare fave e loro derivati e piselli nelle zone ricadenti nel raggio di 300 metri da :
- ogni istituzione scolastica pubblica e privata, di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne e gli asili nido;
- tutti gli edifici e luoghi pubblici, compresi cimiteri, centri sportivi, luoghi di culto, uffici postali, Stazione Carabinieri, Polizia Locale di Manziana, strutture sanitarie pubbliche e private, parchi pubblici; tutte le abitazioni delle persone affette dalla patologia in questione;
3) Che i proprietari dei fondi che si trovano nelle zone di divieto, con termine immediato dalla data di pubblicazione e diffusione della presente ordinanza, eliminino tutto il tipo di coltura in questione e in caso di loro inadempienza, il Comune provvederà coattivamente all’espianto, rimozione e/o distruzione delle piantagioni de quibus, con addebito al proprietario del fondo, delle spese sostenute dall’Ente;
4) Che la vendita di fave fresche e loro derivati, ove venga effettuata nel perimetro urbano, negli esercizi commerciali in sede fissa, al minuto e all’ingrosso, nelle aree pubbliche autorizzate è consentita purché le stesse siano preconfezionate in sacchetti sigillati e dando corretta pubblicità della vendita con appositi cartelli di dimensioni minime di 30X40 cm., recanti la seguente dicitura: “AVVISO PER I CITTADINI A RISCHIO DI CRISI EMOLITICA DA FAVISMO. IN QUESTO ESERCIZIO COMMERCIALE SONO IN VENDITA ED ESPOSTE FAVE FRESCHE”;
5) Che per le attività commerciali ubicate in immobili, tale cartello deve essere posto bene in vista, sia agli ingressi per il pubblico sia nel settore di somministrazione e di vendita. Per i ristoranti e simili, tale cartello deve essere posto bene in vista agli ingressi per il pubblico mentre per le attività commerciali ubicate su aree pubbliche e private, tale cartello deve essere posto bene in vista sul punto di vendita;
6) Che ai titolari di tutte le attività commerciali di cui al punto 5, è fatto divieto di porre in esposizione e vendita fave fresche sfuse;
7) Che i cittadini che intendano coltivare fave e loro derivati in siti al di fuori dei centri urbani, dovranno accertarsi, presso il Comune, che in detti siti non sia attivo il divieto di coltivazione di fave e similari;
8) Che per le zone non indicate nella presente ordinanza è possibile l’adozione di appositi provvedimenti, su presentazione da parte degli interessati di specifica istanza motivata correlata da documentazione medica;
Si specifica inoltre che è previsto un controllo sul territorio e l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i trasgressori.