Asp Finance, presunta illegittimità nell'accesso agli atti: accolto il ricorso di alcuni cittadini verso il comune di Ladispoli • Terzo Binario News

Chiedono accesso agli atti al Comune di Ladispoli per leggere alcuni documenti in merito a degli immobili e il contratto tra l’ente e Asp Finance, ravvedono illegittimità da parte del Comune di Ladispoli nel accogliere le loro istanze, e il Tar accoglie in parte il ricorso.

Questa la vicenda su cui si è espresso il Tribunale amministrativo del Lazio nei mesi scorsi.

Secondo quanto si legge sulla sentenza, cinque cittadini di Ladispoli hanno presentato distinte ma identiche istanze di accesso agli atti presso il Comune di Ladispoli allo scopo di ottenere tutta la documentazione relativa alle loro rispettive posizioni di proprietari di immobili.

A sostegno del loro ricorso, i cinque cittadini premettono alcune circostanze.

I ricorrenti fanno infatti presente di dover impugnare la delibera n. 218 del 22 novembre 2017, con la quale la Giunta comunale deliberava di rinnovare il mandato alla ASP Finance. In particolare, ad avviso dei ricorrenti sussisterebbero diversi profili di illegittimità relativamente al ruolo e alla qualificazione di ASP Finance, nonché all’operato della stessa.

Inoltre i cinque cittadini sostengono che la delibera n. 218:

– attribuisce incarichi senza alcun rispetto dei criteri di pubblicità, comparabilità con altre offerte e motivazione, vincolando così i proprietari in assenza di qualsiasi confronto ed imponendo loro un Advisor come soggetto mediatore senza chiarirne il ruolo;

assegna incarichi senza alcuna progettazione dei costi né dei tempi, trasferendo però gli impegni economici ai cittadini proprietari dei lotti inclusi nel P.d.L. Olmetto senza alcuna relazione che ne renda possibile la verifica, impedendo un abbassamento dei costi basato sul confronto fra più capitolati;

Dal canto suo, la difesa del Comune di Ladispoli ha fatto presente:

– che molti dei documenti richiesti sono determinazioni dirigenziali ovvero deliberazioni di Giunta e di Consiglio: atti regolarmente pubblicati all’Albo pretorio per cui l’obbligo della loro pubblicazione e della consequenziale divulgazione e conoscenza erga omnes è stato sempre regolarmente osservato;

– che la data di pubblicazione sul sito web dei citati documenti, l’analisi della spesa suddivisa per singolo progetto, la data di pubblicazione sul sito web della comunicazione alla Presidenza del Consiglio Funzione Pubblica dell’incarico conferito ad ASP Finance risalenti all’anno 2015 non possono considerarsi documenti amministrativi in senso stretto;

– che la Segreteria Generale, con altrettante note ha attivato il Responsabile dell’Ufficio tecnico competente, il quale ha quindi provveduto, compatibilmente con le altre incombenti attività istituzionali, alla loro ricerca, alla loro riproduzione ed, infine, a comunicare ai richiedenti la loro messa a disposizione per il ritiro.

La difesa dei ricorrenti, però, ha precisato che è stata fornita esclusivamente la proposta di ASP Finance prot. N. 172979 del 20.06.2013.

Non sono invece stati forniti i seguenti documenti:

a) lettera/verbale indagine interna profili professionali che attesti l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne al Comune per prestazioni di servizi altamente specializzati;

b) lettera di richiesta del Comune/Dirigente alla società ASP Finance per l’indagine informale;

c) CONVENZIONE/ACCORDO con il comune di Ladispoli rep n. 8 del 10.02.2014;

d) copia dell’accordo quadro firmato tra Comune di Ladispoli ed ASP Finance;

e) data di pubblicazione della precitata documentazione sul sito Comunale Amministrazione Trasparente con relativa copia lettera/documento di comunicazione del responsabile trasparenza;

f) data e lettera di comunicazione per pubblicare sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente gli atti di conferimento di incarico, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato;

g) lettera comunicazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico e dell’ammontare dei compensi corrisposti).

Ad avviso del Collegio i ricorrenti hanno diritto ad accedere ai documenti di cui ai precedenti punti b), c), d), con le relative date di pubblicazione sul sito comunale, in quanto strettamente pertinenti alla vicenda.

Pertanto, in conclusione, il ricorso va accolto nei limiti indicati all’interno della sentenza stessa con ordine di esibizione degli atti ancora mancanti ivi indicati.

Pubblicato mercoledì, 8 Agosto 2018 @ 08:49:35     © RIPRODUZIONE RISERVATA