Antenna di via di Zambra a Cerveteri, il Tar dà ragione ai cittadini • Terzo Binario News

Antenna di via di Zambra a Cerveteri, il Tar dà ragione ai cittadini

Set 8, 2025 | Cerveteri, Politica

Questa sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio riguarda un ricorso presentato da un gruppo di cittadini contro l’installazione di un impianto di radiotrasmissione per la telefonia mobile a Cerveteri, in Via di Zambra. Le parti in causa sono i cittadini ricorrenti, il Comune di Cerveteri, Arpa Lazio, Cellnex Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A..


Richiesta di Annullamento

I ricorrenti principali hanno impugnato l’autorizzazione tacita all’installazione dell’impianto, rilasciata ai sensi del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Hanno chiesto l’annullamento di tutti gli atti correlati, inclusi il parere positivo di ARPA e il progetto dell’infrastruttura. Hanno anche richiesto la rimozione dell’impianto e il ripristino dello stato originario del luogo.

I principali motivi del ricorso erano:

  • Violazione e falsa applicazione della Legge 36/2001 e del D.Lgs. 259/2003.
  • Violazione del regolamento comunale per l’installazione degli impianti di radio-telecomunicazioni.
  • Eccesso di potere per mancanza di un’adeguata istruttoria e per non aver valutato siti alternativi.
  • Nullità dell’atto autorizzativo per l’omissione della documentazione necessaria.

Ricorso Incidentale e Rigetto delle Eccezioni

Wind Tre S.p.A. ha presentato un ricorso incidentale per l’annullamento del regolamento comunale sulle antenne, sostenendo che le sue disposizioni fossero interpretabili come un’imposizione a localizzare le infrastrutture solo su aree di proprietà pubblica. Il tribunale ha respinto questo ricorso, affermando che il regolamento deve essere letto in conformità con la normativa nazionale (Legge 36/2001) e che non può imporre limitazioni generalizzate alla localizzazione degli impianti che compromettano la copertura di rete.

Il tribunale ha anche respinto le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità sollevate da Cellnex Italia S.p.A..

  • Tempestività del ricorso: L’eccezione di tardività è stata respinta, poiché il termine per impugnare decorre da quando l’impianto diventa visibilmente riconoscibile, ovvero con l’erezione del palo, avvenuta il 13 agosto 2024. Il ricorso, notificato il 30 ottobre 2024, è stato quindi ritenuto tempestivo.
  • Legittimazione e interesse ad agire: È stata confermata la legittimazione dei ricorrenti, che abitano in una zona contigua all’impianto (“vicinitas”), e il loro interesse a ricorrere per tutelare il diritto alla salute e prevenire il potenziale deprezzamento dei loro immobili a causa della vicinanza all’antenna.

Decisione del Tribunale

Il tribunale ha ritenuto fondate le censure dei ricorrenti principali, accogliendo il ricorso e annullando l’autorizzazione tacita all’installazione dell’impianto. La sentenza sottolinea che il Comune di Cerveteri ha applicato in modo errato il proprio regolamento, mancando di svolgere un’adeguata istruttoria per valutare siti alternativi.

Il tribunale ha specificato che la precedente sentenza del TAR n. 10960/2024 non aveva annullato il regolamento comunale, ma solo un provvedimento di autotutela che aveva rimosso la stessa autorizzazione poi impugnata.

In conclusione, la sentenza ha annullato l’autorizzazione all’impianto in Via di Zambra e ha condannato il Comune di Cerveteri a pagare le spese legali ai ricorrenti.