Pianta organica del comune di Bracciano: il sindaco Tondinelli replica a Donato Mauro • Terzo Binario News

Pianta organica del comune di Bracciano: il sindaco Tondinelli replica a Donato Mauro

Ago 22, 2017 | Bracciano, Politica

Riceviamo e pubblichiamo – “Il Consigliere Mauro continua nella sua opera di disinformazione arrivando nel suo articolo a citare sentenze della Cassazione (Cassazione lavoro n. 9728/17) che riguardano fattispecie diverse da quelle che lo avevano “indotto a scrivere sulla stampa e sui social “ la modifica della pianta organica del comune e la “spregiudicatezza” della delibera che l’approvava.

Forse il Consigliere avrebbe fatto meglio a leggersi la sentenza prima di informare i cittadini.

A smentire il Consigliere e affermare la correttezza della delibera ci pensa l’ Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni che nei giorni passati aveva informato, con segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale, anche in merito ai contenuti e ai principi affermati dalla Suprema Corte con “la Sentenza n. 9728 del 18/4/2017 Pubblico impiego – enti locali – incarichi dirigenziali e incarichi di posizioni organizzative – mancata conferma dell’incarico a seguito di rinnovo delle cariche politiche – illegittimità – applicazione del ..:” allegando anche la sentenza in questione.
15/05/2017
“La Corte accoglie il ricorso del funzionario di un comune (privo di figure dirigenziali) al quale era stata attribuita la posizione apicale di Responsabile del settore tecnico lavori pubblici, incarico successivamente non confermato in occasione del rinnovo della nomina del Sindaco e proprio contro questa mancata riconferma ricorre il lavoratore. I giudici ricordano che, sulla base di quanto stabilito da numerosa giurisprudenza costituzionale, il dirigente illegittimamente rimosso – cioè per cause non derivanti da accertamento di risultati negativi o a seguito di procedimenti disciplinari – va reintegrato nell’incarico per il tempo residuo di durata, ed i medesimi principi, dicono i giudici, vanno affermati con riguardo alle posizioni organizzative. Nel caso di specie il dipendente non era stato riconfermato esclusivamente per il sopraggiunto insediamento del nuovo organo investito del potere di nomina, violando così anche i principi costituzionali della continuità dell’azione amministrativa e del buon andamento dell’azione amministrativa stessa. Pertanto i giudici accolgono il ricorso e cassano la sentenza dettando il seguente principio di diritto cui la Corte del rinvio dovrà attenersi: “La revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell’ambito degli enti locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall’art. 9 comma 3 del ccnl 31.3.1999, ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell’organo investito del potere di nomina”.

Nel caso di specie trattato dalla Suprema Corte il dipendente non era stato riconfermato esclusivamente per il sopraggiunto insediamento del nuovo organo investito del potere di nomina, violando così anche i principi costituzionali della continuità dell’azione amministrativa e del buon andamento dell’azione amministrativa stessa.

Pertanto i giudici nell’ emettere la sentenza avevano dettato il seguente principio di diritto: “La revoca degli incarichi di posizioni organizzative nell’ambito degli enti locali può essere disposta sulla base degli specifici presupposti indicati dall’art. 9, comma 3, del ccnl 31.03.1999, ed è illegittima se comunicata in considerazione del mero mutamento dell’organo investito del potere di nomina”.

Per la Suprema Corte la discriminate che faceva ritenere illegittima la revoca del dipendente dalla sua posizione organizzativa era data dalla circostanza che la motivazione del “mero mutamento dell’ organo investito del potere di nomina”, non era ricompresa tra “specifici presupposti indicati dall’art. 9 comma 3 del ccnl 31.3.1999”.

In merito agli specifici presupposti indicati nel ccnl e richiamati dalla Suprema Corte è la stessa Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni a ribadirli, insieme alle sigle sindacali nel verbale dell’incontro del 18 dicembre 2003 avente a oggetto l’ l’interpretazione autentica dell’ articollo 9 del ccnl del 31/3/1999” che veniva al termine della riunione sottoscritto dalla parti intervenute e allegato al ccnl.

Rilevato che le ipotesi per la revoca degli incarichi di posizione organizzativa prima della scadenza sono chiaramente indicate nell’art. 9, comma 3, del CCNL del 31/3/1999 e possono essere così riassunte:

a) intervenuti mutamenti organizzativi;

b) specifico accertamento di risultati negativi.

E’ sicuro il Consigliere che scrive l’articolo che a essere spregiudicata sia la delibera a cui fa riferimento e non lui che riconduce i mali dell’azione amministrativa al cambiamento della pianta organica sebbene conosca la diversa verità supportata da oggettivi riscontri documentali e sentenze??”.

Armando Tondinelli