Ladispoli, piano Piazza Grande: spunta la questione delle prescrizioni • Terzo Binario News

Ladispoli, piano Piazza Grande: spunta la questione delle prescrizioni

Set 24, 2017 | Ladispoli, Politica

di Francesco Scialacqua

Resta ancora alta l’attenzione circa la realizzazione del piano integrato denominato Piazza Grande a Ladispoli.

Secondo alcuni rilievi effettuati da un cittadino di Ladispoli vi sarebbero dubbi sull’esistenza di una indagine archeologica preventiva che sarebbe stata richiesta dalla Soprintendenza Archeologica del Lazio e dell’Etruria Meridionale in sede di deliberazione di non assoggettabilità a VAS dell’intero piano.

Per i meno addetti ai lavori alcune opere prima di essere svolte devono ottenere un titolo di VAS, Vautazione Ambientale Strategica. Una procedura che in alcuni casi può essere evitata ed è la Regione Lazio, ascoltati tutti gli attori interessati (ASL, Soprintendenza ecc.) a decidere se un piano integrato debba passare per questa valutazione o meno. L’esito della richiesta di non assoggettabilità può essere respinto o accolto in toto, in alcuni casi può essere accolto con l’indicazione di alcune prescrizioni che devono essere soddisfatte successivamente.

Nel caso del piano integrato Piazza Grande si è verificata la terza circostanza. La Regione ha infatti indicato una serie di prescrizioni da adottare, propedeutiche all’approvazione del piano. Il mancato rispetto di anche una sola di queste avrebbe dovuto fermare l’approvazione.

Nella determinazione del 21/12/2015, con la quale la Regione appunto dà il via libera per non assoggettabilità a VAS, la Soprintendenza per suo conto pone come paletto lo svolgimento di un’indagine archeologica a carico del committente del piano. L’area oggetto di valutazione infatti, seppur non interessata da vincolo archeologico, avrebbe buona probabilità di nascondere opere antiche. A dimostrazione di ciò la Soprintendenza scrive “Tuttavia, esistendo un fondato rischio che i lavori di escavazione previsti vadano ad intercettare e danneggiare depositi e/o stratigrafie antiche, dovranno essere effettuate, a carico del Committente, indagini archeologiche preventive alla realizzazione del progetto che permettano di escludere l’eventuale presenza, non altrimenti nota, di resti antichi celati nel sottosuolo. Entità e posizionamento di tali indagini verranno concordate con Il Committente al momento della presentazione del progetto definitivo. Resta inteso che, nel caso di rinvenimenti archeologici, quest’Ufficio si riserva di valutare la fattibilità delle opere in progetto e/o di chiedere le opportune varianti.”

Di queste indagini sembra che in comune non vi sia traccia. Il signor Gaetano Minasi infatti si sarebbe rivolto all’ufficio tecnico del comune di Ladispoli ed al quesito avrebbe ottenuto risposta negativa.

Oltre alla questione posta dal sig. Minasi la determinazione conterrebbe un’altra serie di prescrizioni, ben 18 che riportiamo di seguito:

  1. Nel successivo iter procedurale, e prima dell’apposito atto deliberativo di approvazione definitiva del Piano, l’A.C. dovrà essere verificare la criticità emersa relativa al dimensionamento generale degli standard e della dotazione prevista nel PRG, attesa la possibile riduzione degli stessi in conseguenza della Variante in esame;
  2. In relazione alle dotazioni di standard di Piano attuativo, ex artt. 3 e 5 del D.M. 1444/68 e da NTA di PRG vigente, dovranno essere garantite le quantità minime previste, e dovrà essere garantita un’adeguata localizzazione degli stessi, al fine di garantire l’effettiva utilizzazione pubblica, tenendo conto della relativa cessione delle aree quali “aree pubbliche”;
  3. In merito alla accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, dovranno essere rispettate le indicazioni del D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la realizzazione di spazi accessibili e fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
  4. In relazione alla dotazione di parcheggi pertinenziali dovranno essere rispettate le disposizioni della normativa di settore e le disposizioni di cui alla L.R. 33/99 e s.m.i.;
  5. In relazione al sistema infrastrutturale, si dovrà dare conto della sostenibilità del sistema della mobilità proposto relativamente alla regolamentazione degli accessi, adottando gli opportuni accorgimenti al fine di ottenere un corretto coordinamento della viabilità di progetto con quella esterna al perimetro, tenendo conto degli incrementi di flusso veicolari derivanti dall’attuazione del Piano, anche al fine di non determinare aggravi sulla qualità dell’aria;
  6. La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà comunque essere effettuata nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria Regionale (DCR n. 66 del 10.12.2009), e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (DCR n. 42 del 27.09.2007), nonché delle norme regionali relative all’inquinamento luminoso (L.R. 23/2000 e Reg. Reg. n. 8/2005), individuando preliminarmente all’approvazione definitiva del Piano le misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti. In particolare, i comparti dovranno essere serviti oltre che dalla prevista rete fognaria anche da adeguato sistema di depurazione dei reflui che potrà essere costituito dall’allaccio al depuratore comunale esistente, che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all’incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Per le finalità di risparmio idrico si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art. 146 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.);
  7. In relazione al contenimento dell’inquinamento atmosferico al fine di limitare gli impatti relativi alla componente “aria e fattori climatici” legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di edifici dovrà avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche globali corrispondenti, in base al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 ss.mm.ii. e alla L.R. 27 Maggio 2008, n. 6, nonché alle Linee Guida di cui ai D.M. 26/06/2015 per la certificazione energetica, incentivando l’utilizzo di energie rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa;
  8. In relazione alla necessità di contenere l’inquinamento da rumore, all’interno degli ambienti abitativi si richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali sorgenti sonore laddove necessarie. Durante la fase di cantiere, il Comune dovrà autorizzare l’attività temporanea ed eventuali deroghe ai limiti normativi;
  9. In merito alla matrice “rumore”, saranno possibili variazioni delle emissioni acustiche nell’ambiente, a seguito della realizzazione degli interventi. Pertanto dovranno essere studiati i rischi derivanti dalla produzione di rumore e vibrazioni e adottate le soluzioni di mitigazione nell’esercizio delle attività previste;
  10. In relazione al punto precedente, tutte le previste attività commerciali dovranno ottenere le necessarie autorizzazioni e nulla/osta da parte degli Enti preposti, anche nel rispetto delle normative vigenti a tutela della salute e dell’igiene;
  11. Nella fase di cantiere dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di mitigazione;
  12. La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti. A tale riguardo gli elaborati progettuali dovranno riportare l’indicazione delle misure che si intendono adottare per detto riuso;
  13. In relazione al possibile incremento della produzione di rifiuti, alla luce del contesto territoriale e del un carico antropico, pur se limitato, si dovranno rispettare gli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore garantendo, attraverso gli atti di convenzione, la realizzazione di tutte le misure di tipo edilizio e di urbanizzazione concorrenti al raggiungimento di tali obiettivi;
  14. Nelle aree destinate a verde pubblico, e/o verde di arredo, le quali svolgono un’importante funzione ambientale oltre che ricreativa, siano previste opere e soluzioni che tendano a garantire le condizioni morfologiche e vegetazionali delle aree medesime, privilegiando specie arbustive ed arboree acclimatate per l’area, e prevedendo opere di rimboschimento qualora espiantate. I criteri di progettazione di questi spazi verdi, oltre che le modalità di gestione, dovranno essere stabiliti nelle successive fasi procedurali di approvazione del Piano, tramite apposita Convenzione o Piano Manutentivo;
  15. In relazione ad un fondato rischio archeologico, siano rispettate le prescrizioni rese della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 13 della L.R. 24/98 e ss.mm.ii. di cui alla Nota prot. MBAC-SAR-LAZ n. 11232 del 10.11.2015;
  16. Nelle successive fasi procedurali sia verificata l’eventuale necessità di sottoporre i relativi progetti previsti dal Piano alle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA di cui all’art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo le specifiche degli elenchi di opere compresi negli appositi allegati al citato Decreto;
  17. Siano adottati opportuni accorgimenti in grado di ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti dall’Unione Europea;
  18. Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli Enti ed Amministrazioni pervenuti.

L’iter del piano al momento è congelato fino al 10 dicembre per una rivalutazione di tutto il carteggio. Molto probabilmente tra le verifiche, saranno passate in rassegna anche queste prescrizioni per controllare se siano state tutte rispettate.