Caso Moricci, Fabiano (Comitato Legalità): "Poca correttezza, nessuna trasparenza e assoluta mancanza di rispetto per la funzione pubblica" • Terzo Binario News

Caso Moricci, Fabiano (Comitato Legalità): “Poca correttezza, nessuna trasparenza e assoluta mancanza di rispetto per la funzione pubblica”

Dic 27, 2018 | Ladispoli

Riceviamo e pubblichiamo – “Dalla cronaca locale si apprende che il Sindaco di Ladispoli ha emanato un decreto con il quale è stato revocato un precedente incarico conferito a una dipendente, assunta a tempo determinato, per effetto dell’art.90 del TUEL, con la seguente motivazione:  “da tempo lo scrivente ha registrato un progressivo affievolimento del rapporto di fiducia instauratosi con la Sig.ra XXX, in particolare nello svolgimento delle attività di indirizzo, controllo e raccordo con le funzioni dell’Area Cultura finalizzate al perseguimento degli obiettivi contenuti nel programma di mandato, che determina, ravvisandosene l’opportunità, la facoltà di adottare un provvedimento di revoca dell’incarico già conferito”.

Nella premessa del decreto sindacale si legge che a giudizio del Sindaco “ai sensi della più recente giurisprudenza giuslavoristica e contabile i provvedimenti di revoca degli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 90 TUEL non soggiacciono ad alcuna particolare motivazione trattandosi di disciplina speciale disancorata, pertanto, dall’obbligo di motivazione previsto, in generale, dalla legge 241/1990 e ss.mm.ii, per gli atti amministrativi

Nello stesso atto, inoltre si apprende che l’articolo 12 del contratto individuale stipulato con l’interessata contemplava la “revoca nella ipotesi del venir meno del rapporto fiduciario posto a base dell’incarico” e che tale clausola avrebbe valore in quanto “formalmente sottoscritta, ai sensi del successivo articolo 13, in segno di benestare ed incondizionata accettazione”.

Nel provvedimento di revoca, quindi, il Sindaco non si cura di illustrare le ragioni che lo hanno indotto a tale decisione, asserendo che ciò non sia necessario, violando così sia i principi generali disposti dalla legge 241/90 che viene richiamata, sia le più specifiche disposizioni a tutela dei lavoratori che richiedono il ricorso a fattispecie tassative, tra le quali non è previsto “l’affievolimento del rapporto fiduciario”.

Per i meno esperti è opportuno precisare che il richiamato articolo 90 al comma 1 prevede che “Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell’ente, ovvero, […] da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato […]”.

La disposizione non fa alcun riferimento esplicito al “rapporto fiduciario” che, tuttavia, viene desunto, ma solo con riferimento ai criteri di selezione, non come condizione di prosecuzione del rapporto e non mai nell’accezione della piena arbitarietà, poichè si tratta comunque di impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, quindi, soggetto, sia all’interesse pubblico (e non del sindaco di turno), sia alle disposizioni normative e contrattuali.

E’ ormai pacifico, infatti, che già nella fase di assunzione, il Comune, anche per quelle ex art.90, sia obbligato a fare ricorso a sistemi che garantiscano trasparenza, oggettività e selettività.

Le stesse ragioni portano a concludere che anche il provvedimento di revoca non può essere disposto semplicemente, in modo arbitrario per “il venire meno del rapporto fiduciario”, come se non si trattasse di un rapporto di pubblico impiego, per il quale, peraltro, è necessario avere riguardo alla tutela dei lavoratori. Perché anche di questo si tratta.

Il comma 2 dello stesso articolo, infatti, reca: “al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali”. Ciò vuol dire che il contratto individuale stipulato dal dipendente non intercorre con il Sindaco, ma con il Comune e non può essere soggetto a condizioni che vi siano indebitamente e arbitrariamente apposte (specie se vessatorie), ma soggiace alle disposizioni contenute nel CCNL del comparto oggi denominato “funzioni locali” che, in modo tassativo, dispone i casi in cui sia possibile ricorrere alla “revoca”, in analogia con la disciplina contenuta nel codice civile.

Da ciò discendono due conseguenze: 1) dal punto di vista pubblicistico, l’incarico può essere “revocato” solo con provvedimento amministrativo, quindi unilaterale, a seguito di esplicita motivazione (e non “senza motivazione”, come viene enunciato nella premessa dell’atto); 2) dal punto di vista privatistico, il contratto non può essere “revocato”, ma “risolto” esclusivamente per una delle cause tassativamente previste nelle disposizioni legislative (risoluzione consensuale, per giusta causa, per giustificato motivo) che nel caso in esame non sono esplicitate e persino occultate dietro la pretesa che sia sufficiente il venir meno del rapporto fiduciario.

Ma al di là degli aspetti di carattere tecnico, la vicenda rivela alcuni gravi sintomi di una modalità amministrativa che risulta, come nel passato, improntata a poca correttezza, nessuna trasparenza e assoluta mancanza di rispetto per la funzione pubblica.

Innanzitutto è opportuno evidenziare l’abuso del ricorso all’articolo 90 del TUEL, nella convinzione di potere assumere “persone fidate” senza il rispetto di procedure trasparenti e selettive e violando l’obbligo della loro destinazione allo staff e non agli altri uffici dell’ente. Tale scelta, oltre a rappresentare una palese violazione delle norme di legge, comporta un utilizzo improprio delle risorse destinate al personale, limitando così le assunzioni in forma stabile.

In secondo luogo, la vicenda, evidenzia una preoccupante presunzione che la direzione dell’Ente locale possa essere connotata da una gestione personalistica, poco avveduta e affidata a soggetti legati da un “rapporto fiduciario” (e fino a quando ciò sia garantito) con le persone che ne occupano i vertici o con i partiti a cui questi appartengono.

Entrambe le situazioni, come si è detto, non sono esclusiva dell’attuale Amministrazione comunale ed erano già ampiamente presenti nelle precedenti amministrazioni. Ma ciò non conforta, anzi allarma, proprio per la conferma di un consolidamento del “modello politico” caratterizzato da una visione lontana dai principi di imparzialità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa a cui, invece, deve sottostare chiunque sia chiamato a guidare una pubblica amministrazione”.

Santo Fabiano

(Presidente del Comitato per la legalità)