Riceviamo e pubblichiamo – Il Ministero dell’economia e finanza da ragione ai commercianti e all’assobar. Calcoli e tariffe sulla tari sbagliate dall’inizio. Le attività produttive che smaltiscono i rifiuti speciali autonomamente non devono pagare la tari.
Facciamo appello all’assessore al bilancio (che sappiamo non essere stato neanche invitato nella commissione bilancio della scorsa settimana) affinché vengano ripristinate le condizioni di fiducia tra commercianti ed ente pubblico.
RAGIONI – Per quanto riguarda la Tari il Ministero economia e finanza esclude le superfici per attività produttiva, per evitare doppia imposizione.
Il Ministero dell’economia, in risposta ad un quesito inviatogli da un’impresa, ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla determinazione della superficie tassabile ai fini dell’applicazione della TARI.
In primo luogo, il Ministero risolve alcune contraddizioni contenute nel comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014). infatti , il medesimo comma, fornisce le seguenti indicazioni: il primo periodo prevede quanto segue: “Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”
Il terzo periodo dà la possibilità al Comune di disporre, nel regolamento attuativo, riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
L’ultima disposizione risultava particolarmente penalizzante per le imprese, oltre che in contrasto con i principi comunitari. In proposito la nota del Ministero chiarisce che, il primo periodo del comma 649, permette di “considerare intassabili le aree sulle quali si svolgono le lavorazioni industriali o artigianali”, poiché per loro natura sono generalmente produttive in via prevalente di rifiuti speciali. La nota prosegue chiarendo che, “conseguentemente, non può ritenersi corretta l’applicazione del prelievo sui rifiuti alle superfici specificamente destinate alle attività produttive, con la sola esclusione di quella parte di esse occupate dai macchinari”, interpretazione che, peraltro, determinerebbe una “ingiustificata duplicazione dei costi”.
Ricordiamo l’esclusione delle superfici in cui si producono in via continuativa e prevalente è condizionata al fatto che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
La nota del Ministero dell’economia provvede a fare chiarezza anche rispetto all’assoggettabilità o meno delle superfici adibite a magazzini e le aree scoperte, precisando che tali superfici “devono essere considerate intassabili”, “anche a prescindere dell’intervento regolamentare del comune” qualora siano produttive di rifiuti speciali; nello specifico si delinea un divieto di assimilazione ai rifiuti che si producono sulle superfici adibite a magazzini funzionalmente collegati all’esercizio delle attività produttive. Pertanto, la facoltà dei comuni di ridurre la parte variabile della tariffa, è limitata alle superfici diverse da quelle per cui l’esclusione opera ex legge sopra meglio individuate, in quanto comunque produttive di rifiuti speciali non assimilabili, al cui smaltimento provvede direttamente l’azienda.
Conseguentemente, i regolamenti comunali per la disciplina dellaTARI dovranno adeguarsi a quella interpretazione.
Richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la nota ministeriale estende tali chiarimenti anche con riferimento alla TARSU.
In definitiva, rispetto alla situazione di incertezza e incoerenza che si era venuta a determinare anche con le continue modifiche normative in materia di tariffazione rifiuti, la posizione espressa dal Ministero dell’economia rappresenta un importante tassello per evitare la duplicazione e l’aumento ingiustificato dei costi per le nostre imprese.
Alla luce di quanto sopra, per i soggetti che hanno aderito alle disposizioni del Comune di Ladispoli circa la non assimilabilità dei rifiuti prodotti oltre certe quantità e/o volumi , tali soggetti, non avendo più superfici tassabili ,non dovrebbero pagare la Tari.
Marco Nica
Assobar
