Con la sentenza n. 6835/2026, pubblicata il 7 settembre, la Sezione Settima respinge il ricorso di una società concorrente e conferma che l’ente della Perla non ha semplicemente prorogato le concessioni balneari, ma ha condotto una vera procedura selettiva conforme al diritto europeo
Nella lunga e ancora aperta partita tra concessionari balneari, nuovi aspiranti gestori e diritto dell’Unione europea, il Comune di Santa Marinella ottiene un pronunciamento che rischia di diventare un piccolo caso di scuola. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6835/2026 della Sezione Settima, ha respinto in via definitiva l’appello della società Bubbi s.r.l., confermando la sentenza del Tar Lazio n. 12743/2025 e, con essa, la legittimità del percorso seguito dall’amministrazione comunale per rinnovare quattro concessioni demaniali marittime senza indire, come chiesto dalla ricorrente, nuove gare pubbliche.
“La sentenza – commenta l’ex sindaco di Santa Marinella Tidei – Tidei – chiude un fronte giudiziario aperto da due anni e consolida un precedente che, sono certo, altre amministrazioni costiere osserveranno con attenzione, nel pieno di una stagione in cui la partita dei balneari italiani, tra proroghe cadute e gare ancora da bandire, resta uno dei terreni più contesi del diritto amministrativo nazionale”.
La vicenda
Tutto nasce da un’istanza presentata il 12 agosto 2024 dalla Bubbi s.r.l., società costituita solo pochi mesi prima (5 aprile 2024). L’azienda chiedeva al Comune di Santa Marinella di bandire, entro trenta giorni, una o più gare pubbliche per l’affidamento di quattro stabilimenti balneari già in concessione: La Scogliera (Giuseppe Galli), Le Due Baie (Le Due Baie s.r.l.), Ubaldo (Ubaldo Brunori) e Il Marinaio (Rosetta Angela Righetto).
Il Comune rispose con la nota dell’11 settembre 2024, spiegando che le concessioni non erano state trattate come semplici proroghe automatiche, ma erano state gestite attraverso avvisi pubblicati per venti giorni all’albo pretorio online, con invito a presentare osservazioni od opposizioni — una procedura, sosteneva l’ente, conforme agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dall’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta direttiva Bolkestein.
Bubbi impugnò quella nota davanti al Tar del Lazio, insieme a tutti gli atti con cui il Comune avrebbe rinnovato o prorogato le concessioni fino al 2033 senza gara, lamentando la violazione della Bolkestein e della delibera di Giunta comunale n. 45 del 7 marzo 2024.
Il Tar dichiarò il ricorso di Bubbi in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte irricevibile per tardività. Bubbi ha portato la questione in appello, sostenendo — sulla scia della giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria — che le proroghe contrarie al diritto europeo sono “tamquam non essent”, prive di ogni effetto, e dunque impugnabili in qualsiasi momento senza termini di decadenza.
“Il nodo giuridico – spiega Tidei – era stabilire se la nostra procedura era selettiva o, come sostenuto dalla controparte, una proroga mascherata. E il Consiglio di Stato ha dato ragione a noi”. È infatti qui che la sentenza del Consiglio di Stato assume il suo valore più significativo. I giudici della Sezione Settima hanno riconosciuto che il Comune di Santa Marinella non si è limitato a un atto di proroga automatica e generalizzata — la fattispecie colpita dalle storiche sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021), che hanno dichiarato contrarie al diritto Ue le proroghe ex lege delle concessioni demaniali.
Al contrario, Santa Marinella ha dato corso a “una vera e propria procedura selettiva”, articolata in tappe precise: dalla delibera n. 237/2019 che autorizzava l’avvio di una “procedura pubblica e trasparente”, alla pubblicazione degli avvisi ai sensi del codice della navigazione fino agli atti di estensione delle concessioni adottati solo in assenza di osservazioni o domande concorrenti, mentre, dove invece erano arrivate domande in concorrenza (per le concessioni nn. 93/2009, 94/2008 e 146/2008), l’annuncio di una procedura competitiva ex articolo 37 del codice della navigazione, basata su criteri fissati dalla delibera di Giunta Tidei (n. 45/2024) valutando qualità del progetto, sicurezza dei bagnanti, pulizia della spiaggia, qualità dei servizi e qualificazione dei concorrenti.
Per il Collegio, questo insieme di atti soddisfa il “contenuto di tutela minima a favore dei candidati potenziali” richiesto dal diritto unionale in termini di pubblicità e imparzialità, e colloca la vicenda in una categoria giuridica diversa da quella della proroga automatica.
“Il verdetto ha una portata concreta immediata – ha commentato l’ex sindaco Tidei – ovvero le quattro concessioni oggetto della disputa, così come le altre rinnovate dal Comune con la medesima procedura, restano valide fino al 2033, la scadenza fissata dall’amministrazione in applicazione del proprio atto di indirizzo del marzo 2024”.
