Civitavecchia, emessa l'ordinanza antivetro • Terzo Binario News

La presente Ordinanza verrà comunicata preventivamente al Signor Prefetto di Roma;

ORDINA

  1. ai titolari o gestori di
    attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche,
    circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci,
    attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non,
    attività di somministrazione di alimenti e bevande,
    che operano nel centro abitato del Comune di Civitavecchia:
    il divieto di vendere o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande, anche alcoliche, in contenitori, bottiglie e bicchieri, per asporto e in vetro, dalle ore 21:00 alle ore 07:00;

l’obbligo di posizionare idonei contenitori, anche per il deposito dei rifiuti, in corrispondenza dell’area di ingresso ai locali, al loro interno, nonchè negli spazi/aree occupate da dehor;

Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme sopra richiamate e nella fascia oraria che va dalle ore 21,00 alle 07,00 e comunque alla chiusura dell’esercizio, la somministrazione di bevande e/o alcolici in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali e dei relativi dehors (se autorizzati) ovvero sarà possibile vendere le bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in bicchieri di carta o plastica.

A tal fine i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande o esercenti commerciali sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra esposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di controllo (visti gli artt.19 e 20 del vigente Regolamento della Polizia urbana di Civitavecchia);

  1. a chiunque si trovi nel Comune di Civitavecchia:
    il divieto di depositare, anche temporaneamente, abbandonare e disperdere su suolo pubblico, contenitori e/o bottiglie in vetro o bicchieri o rifiuti in generale, dalle ore 00:00 alle ore 24:00 (per l’intero arco della giornata), se non negli appositi contenitori;
    l’obbligo di utilizzare, in qualsiasi momento, le campane per la raccolta del vetro poste sul territorio del Comune di Civitavecchia, per alienare contenitori, bottiglie e bicchieri in vetro e qualsiasi oggetto di vetro;
    il divieto di portare al seguito, per gli utenti della strada e/o gli avventori, nella zone indiate in premessa (“zona ghetto”, via Montegrappa, via Thaon De Revel, via Calisse, viale Garibaldi, Corso Guglielmo Marconi, zona “Marina”, via Prato del Turco, via Isonzo, via Tarquinia, Piazza Calamatta, Largo Plebiscito, Piazza Regina Margherita, via Roma, Corso Centocelle, viale Guido Baccelli, via XVI Settembre), bibite o contenitori, bottiglie e bicchieri di vetro, anche alcoliche, ovunque acquistati ed a qualsiasi titolo, dalle ore 21:00 alle ore 07:00;
  2. a tutti i pubblici esercizi o comunque alle attività di cui al punto 1), indipendentemente dall’orario di chiusura del locale in cui l’attività si svolge:
    che, nell’ambito del centro abitato, tutti i pubblici esercizi o comunque le attività di cui al punto 1) che intendano svolgere attività di intrattenimento cessino alle ore 01:00 notturne ogni attività di intrattenimento, sia essa svolta all’interno che all’esterno dei locali, con apparecchi elettronici, informatici ed elettromeccanici, con esecuzioni musicali dal vivo con o senza il contributo di artisti e/o cantanti;
    che fuori dal centro abitato e comunque distante da qualsiasi abitazione, tutti i pubblici esercizi o le attività di cui al punto 1) che intendano svolgere l’attività di intrattenimento cessino alle ore 03:00 notturne ogni attività, sia essa svolta all’interno che all’esterno dei locali, con apparecchi elettronici, informatici ed elettromeccanici, con esecuzioni musicali dal vivo con o senza il contributo di artisti e/o cantanti.
  3. di poter consentire, previa valutazione degli uffici preposti, agli stabilimenti balneari ubicati sulla fascia costiera demaniale marittima, nel tratto compreso tra il sottopasso che immette al quartiere Campo dell’Oro e il confine a sud con il Comune di Santa Marinella, regolarmente autorizzati, di poter protrarre sino alle ore 03:00 l’attività di intrattenimento a mezzo di impianti sonori, limitando le emissioni rumorose a norma della Legge n.447/1995, del D.P.C.M. 14.11.1997, della L.R. n.18/2001, della Delibera del Consiglio comunale di Civitavecchia n. 102/2006 e nel rispetto di quanto previsto nell’art. 659 c.p.
    DISPONE CHE:

la presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data di sua pubblicazione e fino al 31 dicembre 2019;
la trasmissione del presente provvedimento ai sigg. Prefetto e Questore di Roma, anche per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell’art. 54, comma 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
la pubblicazione all’Albo pretorio comunale e la massima diffusione mediante l’inserimento sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia e l’informazione alla popolazione attraverso i mass-media, gli organi di stampa e i blog locali;
la trasmissione del provvedimento all’Autorità portuale, alla Capitaneria di Porto, al Commissariato della Polizia di Stato, al Reparto operativo aereonavale della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia locale di Civitavecchia, al Commissariato della Polizia di Frontiera, alla Compagnia della Arma dei Carabinieri, alla Stazione principale e alla Stazione Porto dell’Arma dei Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza, alla Sezione della Polizia ferroviaria, alla Sottosezione della Polizia stradale di Civitavecchia, alla Polizia locale dell’Area Metropolitana di Roma Capitale, nonché alla Casa circondariale di Civitavecchia per i controlli finalizzati all’osservanza della presente Ordinanza;
la trasmissione preventiva della presente Ordinanza alla competente Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione all’Albo pretorio.

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm. e ii. il responsabile del procedimento è il Com.te f.f. del Corpo di Polizia locale di Civitavecchia Comm. Coord. Enrico BIFERARI.
SANZIONI

Le violazioni al dispositivo della presente Ordinanza sindacale sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa prevista per legge da 25 euro a 500 euro, ex art. 7 bis del T.U.O.EE.LL., salvo che non siano diversamente sanzionate dal T.U.LL.P.S. o costituiscano reato, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 650 e 659 c.p.

La recidiva verrà ritenuta sussistente qualora venga commessa la stessa violazione per due volte nell’arco del periodo di validità della presente ordinanza sindacale, anche se sia proceduta dal versamento della sanzione comminata mediante pagamento in misura ridotta.

Pubblicato martedì, 12 Febbraio 2019 @ 21:12:46     © RIPRODUZIONE RISERVATA